Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale sent. 134 del 6 luglio 2020
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Comunità del parco - Attribuzione alla Giunta regionale della determinazione dei criteri partecipativi degli enti locali alla Comunità di ogni area naturale protetta in base a quote di superficie territoriale.
Previsione che la Comunità concorre all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico.
Previsione della possibilità del rilascio da parte della Comunità del parco di un parere vincolante sulla base dello statuto del parco.
Riordino delle aree protette esistenti.
Riordino delle aree protette - Modifica dei confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.
Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini.
Piano dell'area protetta - Previsione che il piano per il parco vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa - Previsione che il piano può stabilire una diversa perimetrazione dell'area protetta.
Vigilanza nelle aree protette - Possibilità di collaborazioni e di stipula di apposite convenzioni anche con soggetti privati non istituzionali in materia di vigilanza.
Sanzioni - Previsione di limiti minimi e massimi delle sanzioni per determinate fattispecie.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
TAR Toscana Sez. III n. 693 del 9 giugno 2020
Rumore.Pianificazione acustica e competenze
La pianificazione acustica rientra tra le attribuzioni riservate al Consiglio comunale dall’art. 42 co. 1 lett. a) T.U.E.L. e sulla corta del principio del contrarius actus le modifiche della pianificazione medesima non possono che essere assunte dallo stesso organo dal quale proviene il provvedimento modificato (vale a dire, ancora una volta, dal Consiglio comunale).
Corte cosituzionale sent 138 del 6 luglio 2020
Oggetto: Paesaggio - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni dirette al recupero e alla valorizzazione dei trabocchi - Definizione della superficie complessiva di occupazione massima - Definizione della superficie massima della parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico e di quella parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione - Determinazione della superficie occupata dalla passarella d'accesso - Previsione della previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo per gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Dispositivo: non fondatezza
Cass. Sez. III n. 17485 del 9 giugno 2020 (CC 11 set 2019)
Pres. Sarno Est. Macrì Ric. Di Cicco
Beni ambientali.Sequestro preventivo
L’art. 30, comma 3, l. n. 394 del 1991 contempla il sequestro preventivo delle aree nei casi di violazione degli art. 733 e 734. Tale circostanza non preclude tuttavia la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 215 del 5 giugno 2020
Urbanistica.Permesso di costruire in deroga e slienzio-assenso
La generale regola del silenzio-assenso prevista per il procedimento di rilascio del permesso di costruire dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 non trova applicazione con riferimento al permesso di costruire in deroga. Detto permesso di costruire in deroga, infatti, è caratterizzato da una fattispecie a formazione progressiva che si snoda, a seguito della domanda dell'interessato, dapprima nella delibera consiliare e poi nel concreto rilascio del titolo edilizio da parte degli uffici amministrativi, in quanto l'art. 20, comma 8 riferisce la formazione del provvedimento tacito solo alla domanda di permesso di costruire senza quindi richiamare il (diverso) istituto del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici come definito dall'art. 14
Consiglio di Stato Sez. IV n.3405 del 1 giugno 2020
Urbanistica.Contributo concessorio dovuto per il rilascio della concessione edilizia
Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente delle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere. Ne consegue l’assenza di qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità tra la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell’amministrazione comunale ed il pagamento degli oneri concessori da parte del richiedente il titolo edilizio
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