Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 9717 del 11 marzo 2020 (UP 10 gen 2020)
Pres. Izzo Est. Galterio Ric. Battipaglia
Rifiuti.Liquami zootecnici
La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si verte invece nell’ambito della disciplina sui rifiuti. Ad identiche conclusioni si perviene anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. lgs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1753 del 12 marzo 2020
Urbanistica.Mutamento funzionale d'uso e realizzazione di centri di accoglienza
La modificazione funzionale della destinazione d’uso presuppone la sua conformità alla normativa urbanistica di riferimento a cui non è consentito derogare nemmeno se il cambio di destinazione d’uso è funzionale a realizzare nel fabbricato un centro di accoglienza per migranti richiedenti asilo. La normativa di cui al citato D. Lgs. n. 142/2015 (e in particolare l’art. 11) e quella urbanistico-edilizia, operano su piani distinti senza interferire tra loro, posto che la prima regola i profili dell’accoglienza dei migranti richiedenti asilo e la seconda quelli concernenti il governo del territorio attraverso prescrizioni idonee a consentirne la corretta e ordinata utilizzazione. Ne consegue che l’art. 11, laddove prevede che in caso di necessità i migranti possano essere accolti “in strutture temporanee appositamente allestite”, non presenta alcun elemento ermeneutico che consenta di ritenere che l’allestimento ivi contemplato possa avvenire in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di riferimento(segnalazione e massima Avv. A Biamonte)
Cass. Sez. III n. 9402 del 10 marzo 2020 (UP 17 ott 2019)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Cresti
Urbanistica.Permesso di costruire e vincolo paesaggistico
Muovendo dalla disposizione dell’art. 146 d. lgs. 42/2004, secondo la quale “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione”, ne deriva che costituisce onere dell’interessato rappresentare, nel richiedere il permesso di costruire, che l’intervento progettato insiste su una zona vincolata sul piano paesaggistico, così come verificare, una volta conseguito il titolo abilitativo ai fini urbanistici, se lo stesso sia congruo in relazione alla situazione di fatto, riferita cioè alla specifica zona in cui l’intervento deve essere realizzato.
TAR Calabria (RC) n. 118 del 18 febbraio 2020
Urbanistica.Disciplina antisismica e competenze
Le specifiche finalità della disciplina delle costruzioni in zone sismiche hanno determinato la previsione di un rigoroso regime autorizzatorio (art. 93 T.U.E.) che impone, a chiunque intenda procedere ad interventi in tali zone, di darne preavviso scritto allo sportello unico che, a sua volta, provvede alla trasmissione alla struttura regionale, competente a concludere il procedimento di autorizzazione con un provvedimento espresso. La speciale disciplina si applica a tutte le costruzioni, pubbliche o private, di interesse statale o meno, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità. Unica eccezione riguarda l’art. 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare) che dispone “1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.” (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 10080 del 16 marzo 2020 (UP 21 nov 2019)
Pres. Izzo Est. Di Nicola Ric. Di Falco
Urbanistica.Lottizzazione abusiva in zona già urbanizzata
In tema di lottizzazione abusiva, integra il reato anche l’edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato in zona già urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato mediante il riordino o la definizione “ex novo” di un disegno urbanistico dell’area, essendo esclusa la necessità dello strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto incompatibile a causa della pressoché completa edificazione della zona
TAR Sardegna Sez. II n.118 del 26 febbraio 2020
Sviluppo sostenibile.Realizzazione di impianti alimentati a biomassa
L'art. 12 comma 4-bis, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, secondo cui, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, deve essere interpretato nel senso di esigere, in capo al proponente, l'esistenza di un titolo giuridico di natura reale o personale idoneo a conferire la facoltà di utilizzo non precario dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto
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