Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (LE) Sez.II n.1600 del 16 ottobre 2019
Sviluppo sostenibile.Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e conferenza di servizi
Ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è attribuita la cura dell'interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull'uso delle fonti di energia alternativa; di conseguenza, mentre l'atto conclusivo dei lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente ed immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi
Cass. Sez. III n. 40513 del 3 ottobre 2019 (UP 17 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Andronio Ric. Carafa
Beni Ambientali.Limite percentuale assoluto per aumenti di volumetria e legittimità costituzionale
Deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella formulazione risultante all’esito della sentenza della Corte costituzionale, n. 56 del 26 marzo 2016, proposta in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, perché la previsione di un limite percentuale assoluto per gli aumenti di volumetria rappresenta la disciplina generale, cui si aggiungono, per realizzare una più penetrante tutela del paesaggio, le ulteriori norme della stessa disposizione, che fissano limiti di cubatura assoluti anche indipendentemente dal superamento di tale percentuale.
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 1577 del 14 ottobre 2019
Urbanistica.Legittimazione a richiedere la sanatoria
La legittimazione a richiedere la sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 è più ampia rispetto a quella a richiedere il preventivo permesso di costruire ex art. 11 D.P.R. n. 380/2001, trovando giustificazione nella possibilità da accordare ai responsabili delle opere abusive l’utilizzo di uno strumento giudiziario utile al fine di evitare le conseguenze penali dell'illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi.
Cass. Sez. III n. 38473 del 17 settembre 2019 (UP 31 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. Bossone
Urbanistica.Tensostrutture
Le «tensostrutture» sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire, solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni.
CGA Sicilia Sez. Giur. n. 892 del 11 ottobre 2019
Urbanistica.Contrasto tra le indicazioni grafiche del PRG e le prescrizioni normative
In caso di contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative, sono queste ultime a prevalere, in quanto in sede di interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare quanto risulta da questo.
Cass.Civile Sez. unite n. 25021 del 7 ottobre 2019 (Ud.16 apr. 2019)
Pres. Mammone Est.Lombardo Ric.Curatela Fall. La Rosa
Urbanistica.Scioglimento della comunione relativa ad un edificio abusivo
In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c. d. "endoesecutiva o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c. d. "endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
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