Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (CT) Sez. I n.2174 del 15 settembre 2020
Acque.Bonifica, acque sotterranee e punto di conformità
Diversamente dalla precedente disciplina di cui al d.m. n. 471 del 1999, quella attuale prevede gli obblighi di bonifica, con redazione di apposito progetto, soltanto nel caso risultino superati i valori di CSR, in quanto soltanto in tal caso il legislatore qualifica il sito come «contaminato», mentre definisce «sito non contaminato» quello in cui sono stati rilevati valori superiori alle CSC e non alle CSR, eccetto il caso previsto dall’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prescrive che nel «punto di conformità» delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento «fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica», per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di CSC. Per le acque sotterranee il punto di conformità rappresenta, dunque, il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali e che, in attuazione del principio generale di precauzione, deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all’Allegato 5 della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.
Cass. Sez. III n.26579 del 24 settembre 2020 (UP 13 lug 2020)
Pres.Ramacci Est. Socci Ric. Di Marino
Ambiente in genere.Reato di cui all'art.727-bis codice penale
Sull'ambito di applicazione dell'art. 727-bis c.p., introdotto dall’articolo 1 del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 al fine di adempiere agli obblighi imposti a livello europeo in materia di tutela penale dell’ambiente (specie animali o vegetali selvatiche protette intese come quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE)
TAR Piemonte Sez. II n. 534 del 14 settembre 2020
Urbanistica.Poteri di intervento della Regione sul PRG adottato dal Comune
In relazione ai poteri di intervento della Regione sul PRG adottato dal Comune, lo stralcio si differenzia sostanzialmente dalla modifica d'ufficio, consistendo il primo in una approvazione parziale del PRG e la seconda in una sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune. Nel caso di stralcio la Regione restituisce al Comune l'iniziativa, invitandolo a rinnovare l'esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro e impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica, mentre con la modifica d'ufficio il potere comunale non può più essere in tale sede esercitato.
Cass. Sez. III n.26834 del 28 settembre 2020 (CC 8 set 2020)
Pres.Liberati Est. Gai Ric. Barletta
Urbanistica.Abuso in atti di ufficio e disciplina urbanistica
Riguardo al delitto di abuso di ufficio, l’interpretazione della nozione di “violazione di legge” come delineata dalla giurisprudenza è pienamente condivisibile anche nel mutato quadro normativo. Segnatamente, seguendo detta elaborazione giurisprudenziale deve ribadirsi che i piani urbanistici non rientrano nella categoria dei regolamenti, come ritenuto da risalente e superato orientamento giurisprudenziale, che nel mutato quadro normativo escluderebbe la fattispecie di abuso in atti di ufficio, ma in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione, in conformità dell'indirizzo ermeneutico consolidato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica (art. 12 e 13 del d.P.R. n. 380 del 2001), normativa a cui deve farsi riferimento, per ritenere concretata la “violazione di legge”, quale dato strutturale della fattispecie delittuosa ex art. 323 cod.pen. anche seguito della modifica normativa. Da cui la conferma della sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa di cui all’art. 323 cod.pen. ora vigente. Trattasi senza dubbio di norme specifiche e per le quali non residuano margini di discrezionalità laddove l’art. 12 cit. detta i requisiti di legittimità del permesso a costruire, e il successivo art 13 cit., detta la disciplina urbanistica che il dirigente del settore è tenuto a rispettare nel rilascio del permesso a costruire.
TAR Basilicata Sez. I n. 547 del 11 settembre 2020
Ambiente in genere.Impianto eolico e domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori
Sia la normativa in materia di VIA, sia l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, non prevedono espressamente un termine massimo entro cui devono essere presentate le domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori, come per es. l’art. 76, comma 5, secondo periodo, DPR n. 207/2010 in materia di proroga e/o rinnovo delle SOA. Va pertanto applicato il generale principio, secondo cui risulta sufficiente la presentazione dell’istanza di proroga non oltre la scadenza di efficacia del relativo provvedimento
Cass. Sez. III n.26523 del 23 settembre 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres.Izzo Est. Andronio Ric. Barone
Urbanistica.Ordine di demolizione e difetto di interesse ad impugnare dopo l'acquisizone al patrimonio comunale
In tema di reati edilizi, a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato al condannato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, viene meno, in via generale, l’interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune e non essendo sufficiente a fondare un tale interesse la mera veste di occupante senza titolo dell’immobile.
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