Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 23492 del 3 agosto 2020 (CC 1 lug 2020)
Pres. Aceto Andronio Ric. Meccariello
Caccia e animali. Contravvenzione punita dall’art. 30, comma 1, lettera h), legge 157\1992
Con l’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992 il legislatore si propone di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna indipendentemente dall’abbattimento o meno degli animali, con anticipazione della soglia di punibilità, costituendo la relativa fattispecie un reato di pericolo (nella fattispecie, il Tribunale ha costatato che le gabbie presenti su un fondo erano munite di un meccanismo di chiusura a scatto e di un uncino per l’adescamento, e ha altresì riscontrato in una di esse pezzetti di anguria evidentemente impiegati come esche per attrarre gli animali).
TAR Toscana Sez. III n. 987 del 27 luglio 2020
Urbanistica.Esonero dal costo di costruzione per le opere pubbliche o di interesse generale
In materia edilizia l'esonero dal costo di costruzione previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti attinenti, il primo al carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare e, il secondo, al fatto che le opere debbano essere eseguite da un ente istituzionalmente competente o da privati che abbiano un legame istituzionale con l'azione dell'amministrazione pubblica volta alla cura di interessi pubblici. La ratio dell’art. 17, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede l'esenzione dal contributo di costruzione "per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti", è allora finalizzata, da un lato, ad agevolare l'esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarne utilità, dall'altro, ad evitare che il soggetto che interviene per l'istituzionale attuazione del pubblico interesse corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dell'opera, atteso che il beneficio dello sgravio si traduce in un abbattimento dei costi a cui corrisponde un minore aggravio di oneri per gli utenti.
Cass. Sez. III n. 23483 del 3 agosto 2020 (UP 1 lug 2020)
Pres. Aceto Scarcella Ric. Vitiello
Rifiuti.Attività di recupero ed AUA
L’unica possibilità di non avvalersi dell’AUA si verifica qualora “si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale”, come prevede espressamente il richiamato co. 3 dell’art. 3, d.P.R. 59 del 2013. Questo significa che, una volta ottenuto – con il decorso del termine di gg. 90, il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex artt. 214/216 TUA) – legittimamente può iniziarsi a svolgere un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.
Corte EDU Sez. II 4 agosto 2020
CASE OF KAMINSKAS v. LITHUANIA
(Application no. 44817/18)
Urbanistica.Ordine di demolizione e diritto all'abitazione
Non viola la CEDU l’ordine di demolizione di un manufatto in area protetta anche se si tratta dell’unica abitazione di soggetto proprietario anziano, malato e di basso reddito
TAR Toscana Sez. III n. 985 del 27 luglio 2020
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia e rispetto dello stato attuale del fabbricato
La ristrutturazione edilizia di un edificio, ma anche la più incisiva forma di recupero consistente nella totale demolizione dello stesso per la sua successiva ricostruzione, sono ammissibili nei limiti e nel rispetto dello stato attuale del fabbricato, senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, anche se originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza
Cass. Sez. III n. 23028 del 29 luglio 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres. Izzo Est. Corbetta Ric. Barzaghi
Beni Ambientali.Delitto paesaggistico
Le ipotesi delittuose alternativamente previste dall’art.181 d.lgs. 42\2004 sono tre, come si desume dall’utilizzo delle locuzioni “o, in alternativa,” e “ovvero ancora” che separano dette ipotesi. Le prime due si riferiscono alle opere preesistenti, la terza alle nuove costruzioni; il superamento volumetrico è delineato, nel primo caso, in via alternativa, ossia in percentuale superiore al 30% oppure in termini assoluti (oltre 750 mc.), mentre nel secondo caso solo in termini assoluti (oltre i 1.000 mc.). Integra perciò il delitto contemplato dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006: quanto agli immobili preesistenti, la realizzazione abusiva dell’opera che abbia comportato: a) un aumento volumetrico superiore al trenta per cento rispetto alla volumetria della costruzione originaria, ovvero b) un ampliamento della volumetria superiore a settecentocinquanta metri cubi; con riferimento alle nuove opere, l’aumento di volumetria superiore ai mille metri cubi.
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