Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 8350 del 26 febbraio 2019 (Ud 23 gen 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Alessandrini ed altri
Urbanistica.Lottizzazione e confisca nella giurisprudenza CEDU (GIEM contro Italia)
1. Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato se il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio.
2. La confisca, in caso di reato prescritto, può essere ordinata anche dal giudice di primo grado nel caso sia stata accertata la lottizzazione.
3. La persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimata estranea al processo può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non produce effetti.
4. Non può considerarsi terza estranea al reato ed al processo la persona giuridica che costituisca mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.
5. La partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l’applicazione estensiva di norme interne (artt. 197 cod. pen. e 89 cod. proc. pen.).
6. E’ conforme al principio di proporzionalità indicato dalla Corte EDU la confisca limitata ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali. La verifica al riguardo, richiedendo un accertamento in fatto, compete al giudice di merito il quale deve fornire adeguata e specifica motivazione sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio.
Cass. Sez. III n. 5936 del 7 febbraio 2019 (Ud 8 nov 2018)
Pres. Rosi Est. Liberati Ric. Basile ed altri
Urbanistica.Confisca e prescrizione
E’ possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna.
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 554 del 2 febbraio 2019
Urbanistica.Muro di contenimento
Va esclusa la qualificazione del muro di contenimento in termini di "costruzione” per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento. Per contro, la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente
Cass. Sez. III n. 5813 del 6 febbraio 2019 (Ud 7 dic 2018)
Pres. Sarno Est. Noviello Ric. De Sensi
Acque.Scarichi e rifiuti liquidi
La disciplina sui reflui trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento, atteso che l'art. 183 lett. h) del d.lgs. 152/2006 definisce quale scarico, che rimanda alla normativa sui reflui, solo l'immissione effettuata tramite un sistema stabile e diretto di collettamento. Consegue che in assenza di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento i reflui sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla distinta disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006.
TAR Friuli VG Sez. I n. 31 del 21 gennaio 2019
Acque.Gestore del servizio idrico integrato e morosità dell'utente
Non appare incongruo il comportamento del soggetto gestore del servizio idrico integrato che, preso atto della situazione di grave inadempimento, ha, nella sostanza, subordinato il ripristino dell’accesso al servizio (ossia il rinnovo dell’autorizzazione) alla preventiva estinzione delle pendenze pregresse, così da scongiurare l’ulteriore propagazione della situazione di squilibrio finanziario generata dalla mancata copertura dei costi connessi alle prestazioni individuali reclamate dall'utente.
Il vincolo cimiteriale e il significato proprio delle parole
(Spunto da Cassazione, Sez. III penale, n. 6732 depositata il 12.02.2019)
di Massimo GRISANTI
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