Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 5436 del 8 febbraio 2023 (CC 13 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Giovannini
Urbanistica. Opere edili con struttura in legno e disciplina antisismica
Le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dalla natura precaria o permanente dell'intervento. La necessità di applicazione della disciplina antisismica per le opere edilizie con struttura in legno è giustificata dal fatto che l'utilizzo di elementi strutturali di minore solidità rende ancora più necessari i controlli e le cautele prescritte dalla citata legge in materia di costruzioni in zona sismica.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano
Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2023
Consiglio di Stato Sez. VI n.1503 del 13 febbraio 2023
Urbanistica.Attività edilizia libera
La conformità urbanistica costituisce un presupposto per l’esecuzione degli interventi di attività edilizia libera e non una conseguenza della mera astratta riconducibilità dell’opera, in base alle sue caratteristiche tipologiche, nell’elencazione contenuta all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2371 del 7 marzo 2023
Urbanistica.Autotutela in materia edilizia
L’autotutela, ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si diversifica sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21 nonies, stante la non incidenza su un precedente provvedimento amministrativo nonché l’afferenza ad un procedimento di primo grado. A differenza del potere di autotutela ordinario, che è squisitamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico e, come tale, non coercibile, la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 implica un connaturale obbligo di attivarsi e di rispondere, sicché la discrezionalità risulta piuttosto relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21 nonies. Questi peculiari tratti di obbligatorietà sono chiaramente desumibili dalle previsioni normative di disciplina del regime delle tutele accordate al terzo controinteressato in via giurisdizionale. In applicazione dell'art. 21 nonies, l’amministrazione è chiamata a motivare la scelta sia di procedere all’annullamento, nell’accezione chiarita con riferimento ai procedimenti dichiarativi, sia di non annullare, seppure in presenza di presupposti di illegittimità dell’atto, utilizzando in senso speculare i parametri individuati dal legislatore (la mancanza di interesse pubblico all’annullamento, ovvero la tutela dell’affidamento del soggetto la cui posizione sia stata ampliata dall’atto che si andrebbe ad eliminare). Nella comparazione degli interessi in gioco, dovrà acquisire rilevanza la stessa finalità della vigilanza, con una particolare connotazione da ascrivere al ripristino della legalità ovvero delle regole di ordinato sviluppo del suolo. Il richiamo ai poteri di vigilanza legalmente scanditi va inteso nel senso di imporre l’intervento repressivo ogniqualvolta risulti chiaro lo sconfinamento rispetto all’ambito definitorio del titolo utilizzato, sicché l’opera sia da considerare sine titulo.
I fanghi trattati negli impianti di depurazione delle acque reflue, quali autorizzazioni e quali opportunità
di Maila STRAPPINI, Tommaso AURELI, Caterina NAPPI, Gabriella CALCAGNOLI, Francesco MOSETTI
Cass. Sez. III n. 5457 del 8 febbraio 2023 (CC 13 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Vitiello
Urbanistica.Condono e divieto di retroattività delle sanzioni amministrative punitive
Al principio del divieto di retroattività delle sanzioni amministrative punitive è del tutto estranea la disciplina delle sanatorie edilizie ed urbanistiche, nella quale rientrano le previsioni di cui all’art. 32, commi 26 e 27, d.lgs. n. 269 del 2003, e di cui agli artt. 32 e 33 legge n. 47 del 1985, nei testi vigenti. Sembra sufficiente osservare, infatti, che, mentre il divieto di retroattività mira ad evitare l’applicazione di sanzioni non prevedibili al momento della condotta che si intende “punire”, la disciplina dei condoni attiene, ben diversamente, all’individuazione dei presupposti per i quali una condotta prevista come illecita nel momento in cui è compiuta, possa, per ragioni di opportunità, non essere sanzionata, o essere sanzionata in modo più mite.
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