Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 47801 del 19 dicembre 2022 (UP 20 ott 2022)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Melia
Urbanistica.Responsabilità del costruttore
Il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia. E’ responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori.
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 2231 del 9 dicembre 2022
Rifiuti.Impianto di depurazione e produttore del rifiuto
La lettura sistematica degli art. 183, comma 1, 190, comma 1 e 230, comma 1 dlv 152\06 consente di affermare che il soggetto cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia produttore delle sostanze derivanti di pulizia, dissabbiamento e disidratazione. In altri termini, in presenza di un impianto di depurazione sarà da considerare produttore iniziale in primo luogo il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che tramite tale attività materiale dà origine ai rifiuti (in particolare, fanghi, vaglio e sabbia) e, in secondo luogo e in concorrenza, il titolare dell’impianto stesso.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 21 del 2 gennaio 2023
Urbanistica.La pianificazione urbanistica nel suo dialettico contemperamento tra esercizio del potere discrezionale e tutela dell’affidamento del privato
Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l'amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse
Cass. Sez. III n. 47685 del 18 dicembre 2022 (CC 25 ott 2022)
Pres. Aceto Est. Gai Ric. Forica
Rifiuti.Terzo proprietario del mezzo e confisca
Grava sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevandosi anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale
Consiglio di Stato Sez. VII n. 11715 del 30 dicembre 2022
Urbanistica.La natura temporanea e stagionale dei manufatti non coincide necessariamente con la loro amovibilità
La qualificazione di opere edilizie come “amovibili”, utilizzata dalle Amministrazioni nel caso di specie per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti, non consente di attribuire automaticamente agli stessi interventi costruttivi il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10476 del 29 novembre 2022
Urbanistica.Pertinenza urbanistica
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. Nell'ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un "manufatto edilizio": salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma
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