Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 8170 del 23 settembre 2022
Urbanistica.Determinazione del il trattamento sanzionatorio articolo 24 TU edilizia
La natura e tipologia dell’abuso non può determinare l’inoperatività della disposizione di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001. Né tale soluzione può sostenersi in ragione delle ritenute difficoltà di adeguamento di un sistema calibrato sugli incrementi di superficie ai casi in cui si accerti esclusivamente una maggior cubatura illegittima. Invero, deve considerarsi come la previsione di cui all’art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 consenta, comunque, di determinare il trattamento sanzionatorio. Infatti, la previsione in esame opera un rinvio in senso materiale alla L. n. 392/1978, riferito ad una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli immobili, al di là ed indipendentemente dall'attuale loro vigenza nella materia delle locazioni urbane; infatti, sebbene il testo unico racchiuso nel DPR n. 380 sia ben successivo alla riforma dell'equo canone, questo non si è adeguato al nuovo regime ex l. 9 dicembre 1998 n. 431 né allora, né adesso, nonostante tutte le novelle intervenute nella disciplina dell'edilizia. Pertanto, le regole racchiuse nella L. n. 392/1978 costituiscono il punto di riferimento necessario per la determinazione della sanzione, secondo una precisa scelta legislativa che, come già spiegato, non può essere elusa con interpretazioni non aderenti a tale dato normativo di riferimento.
Corte costituzionale n. 217 del 21 ottobre 2022
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 - Stato legittimo dell'immobile - Previsione che lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali, risalenti a epoca anteriore al 30 gennaio 1977 e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati - Previsione che lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore al 1° settembre 1967 è attestata dall'assetto dell'edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l'eventuale titolo abilitativo rilasciato in epoca precedente.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Corte costituzionale n. 216 del 21 ottobre 2022
Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici a terra - Previsione che non sono idonee per la relativa realizzazione, tra le altre, le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al Piano paesaggistico regionale [PPR] e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione [NTA] del PPR - Individuazione delle aree non idonee prevista limitatamente alla realizzazione di nuovi impianti di potenza superiore a 1 MW. Condizioni - Previsione, in particolare, che la realizzazione non comprometta un bene paesaggistico, alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità - Ubicazione dell'impianto in aree non visibili da strade di interesse panoramico e senza compromettere visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati - Imposizione che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
UE e delitti ambientali. il diritto penale prossimo venturo. La proposta di nuova direttiva sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Piemonte Sez. II n. 736 del 20 settembre 2022
Rifiuti.Articolo 29 nonies dlv 152 del 2006
L’art. 29 nonies, comma 1, del D.lgs.152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio assenso, ma stabilisce soltanto che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dall’amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. La norma, pertanto, contempla la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, senza però prevedere alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza stabilire in termini inequivoci che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa
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