Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. III n. 5202 del 24/6/2022
Polizia giudiziaria.Guardie zoofile ENPA
In tema di caccia, alle guardie zoofile dell'E.n.p.a., alla luce della L. n. 189 del 2004, art. 6 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d'affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica. Tuttavia, le stesse, quali guardie giurate di un'associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 28, commi 1 e 5, ovvero possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata, e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all'Ente da cui dipendono e all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
L’impiego degli impianti mobili
di Mauro SANNA
Il Ministero della Cultura contiene l’impatto paesaggistico su spiaggia e dune di Piscinas (Arbus)
di Stefano DELIPERI
TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 1988 del 16 giugno 2022
Ambiente in genere.Procedimento di screening
La peculiarità dell'autonomia del procedimento di screening è che non si conclude mai con un diniego di V.I.A., bensì con un giudizio di necessità di sostanziale approfondimento. In altre parole, il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa. La "verifica di assoggettabilità", come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti. L’esame della documentazione nella fase di “screening” può non essere esaustivo anche se comunque idoneo ad indirizzare l’amministrazione “prima facie” verso la decisione più opportuna. Sono proprio le caratteristiche della verifica di assoggettabilità che incidono, quindi, sul grado di approfondimento richiesto per l’espletamento del procedimento.
TAR Lazio (RM) Sez. II n. 7771 del 13 giugno 2022
Rifiuti.Autodemolizione e rottamazione
La potestà legislativa esclusiva in materia ambientale comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, sicché deve escludersi che le funzioni amministrative, già conferite dallo Stato alla Regione, possano essere da quest’ultima riallocate presso altro ente infraregionale quale il comune, comportando una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale (fattispecie relativa ad attività di autodemolizione e rottamazione)
Cass. Sez. III n. 23427 del 14 giugno 2022 (UP 29 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. Sharov
Urbanistica.Impossibilità sanatoria abuso edilizio in zona vincolata
Essendo la possibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma espressamente esclusa dalla legge - ad eccezione dei casi, tassativamente individuati dall'art. 167, commi 4 e 5, relativi agli "abusi minori"- tale preclusione, considerato che l'autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/01 e l'eventuale emissione della predetta autorizzazione paesaggistica in spregio a tale esplicito divieto, oltre a non produrre alcun effetto estintivo dei reati, non impedisce neppure l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino
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