Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5384 del 28 giugno 2022
Rifiuti.Inquinamento di un terreno e responsabilità del proprietario
In tema di inquinamento, il proprietario del terreno risponde della bonifica effettuata sul suolo di sua proprietà - nel senso che anch’egli è tenuto ad effettuarla - solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, qualora abbia celato i rifiuti, o di colpa, nell’ipotesi in cui non abbia approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle autorità. In definitiva, per la posizione di garanzia rivestita dal proprietario, è configurabile, anche a titolo di concorso, un illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto.
Cass. Sez. III n. 24397 del 24 giugno 2022 (UP 20 gen 2022)
Pres. Aceto Est. Andronio Ric. Gandolfo
Rumore.Natura di reato eventualmente permanente della contravvenzione di cui all’articolo 659 cp
La contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. deve essere considerata come reato eventualmente permanente, che si consuma con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, o anche con una condotta reiterata nel tempo da parte dell’imputato, il quale, mediante più azioni identiche e omogenee, ometta – come nel caso di specie – di ottemperare all’obbligo giuridico impostogli dalla norma di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfociasse in un danno alla tranquillità pubblica.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 1881 del 28 giugno 2022
Rifiuti.Impianto di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica
Sotto il profilo urbanistico se è ammesso in una zona l’insediamento di impianti di smaltimento, è da intendersi, vieppiù, ammesso l’insediamento di impianti, quali quelli di recupero di sostanze organiche mediante operazioni di compostaggio o altre trasformazioni biologiche – cui è riconducibile un opificio di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica –, aventi, per loro natura e funzione, portata meno impattante
Cass. Sez. III n. 25633 del 5 luglio 2022 (UP 17 mag 2022)
Pres. Sarno Est. Aceto Ric. Ndiaye
Rifiuti.Commercio del rifiuto
La qualifica della cosa come rifiuto preesiste, sia per le sue caratteristiche oggettive che per le espresse classificazioni-catalogazioni operate dal legislatore nazionale ed unionale, alle sue possibili vicende negoziali vietandone o condizionandone il commercio; altrimenti ragionando, il commercio di rifiuti escluderebbe in radice la natura di “rifiuto” dei beni oggetto di traffico per sol perché l’acquirente vi trovi una qualche utilità, a prescindere dalla necessità delle operazioni di recupero necessarie alla cessazione della qualità di rifiuto stesso
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5031 del 29 giugno 2022
Urbanistica.Ordinanza di demolizione nei confronti di una persona giuridica
La demolizione o la rimozione dell’opera abusiva va ingiunta “al proprietario e al responsabile dell'abuso”, e non è previsto uno sdoppiamento della responsabilità per il caso in cui essa sia ascrivibile ad una persona giuridica: si vuol dire, cioè, che l’illecito amministrativo che si estrinseca nella realizzazione di opere edilizie abusive non è tipizzato quale illecito del quale deve rispondere, a titolo personale, anche, o solo, il legale rappresentante della persona giuridica alla quale l’opera abusiva debba essere imputata; di conseguenza, quando il soggetto responsabile dell’abuso sia da individuare in una persona giuridica, sarà a quest’ultima che deve essere indirizzata l’ingiunzione di rimozione o demolizione, e non già, a titolo personale, al legale rappresentante di questa.
Cass. Sez. III n. 25647 del 5 luglio 2022 (CC 3 mag 2022)
Pres. Sarno Est. Pazienza Ric. De Martino
Beni Ambientali.Gazebo
Si configura la violazione paesaggistica quando l’autorizzazione paesaggistica a suo tempo ottenuta per tre gazebo si riferiva “a manufatti destinati a fronteggiare contingenti necessità (tanto è vero che si trattava di gazebo non fissi e ne era previsto montaggio in caso di necessità e smontaggio subito dopo l’uso” quando totalmente differente è la situazione accertata in concreto, dal momento che i gazebo, oltre ad essere ancorati al suolo, presentavano “impianti elettrici, di diffusione sonora e di condizionamento d’aria nonché binari per consentire la totale chiusura dello spazio ricettivo.
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