Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 160 del 28 giugno 2022
Oggetto: Agricoltura - Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia di agroecologia - Previsto divieto di uso di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, in base al regolamento [UE] 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e all'allegato n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali ivi elencati - Sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro prevista per la relativa violazione.
Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni - Previsto divieto di commercializzazione, oltre che di lavorazione, trasformazione o comunque vendita, di prodotti agricoli importati che non rispondano a determinate condizioni ivi disciplinate.
Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni - Prevista attribuzione delle funzioni di controllo al Nucleo operativo regionale per la sicurezza agroalimentare [NORAS] del Corpo Forestale della Regione e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale competente - Istituzione di un apposito capitolo di bilancio della Regione ove confluiscono i proventi delle relative sanzioni amministrative.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Siciliana per la riduzione del contenzioso - Applicazione dei c. 7, 9 e 10 dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, che dispongono, per la definizione delle liti in materia di determinazione dei canoni, il pagamento di determinati importi - Presentazione della domanda di definizione che sospende i procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti - Previsione che i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente il 31 agosto 2021, invece che il 15 dicembre 2020, e il 31 ottobre 2021, anziché il 30 settembre 2021.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
Corte costituzionale n. 165 del 1 luglio 2022
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Lazio - Accertamento di conformità delle opere realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo - Prevista determinazione della misura dell'oblazione nel doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile, anziché in un importo pari a due volte il contributo di costruzione.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: novità per la destinazione dei proventi sanzionatori nella conversione del decreto cd. “PNRR 2”
di Gaetano ALBORINO
TAR Abruzzo (PE) Sez.I n. 219 del 3 giugno 2022
Urbanistica.Restituzione contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Ciò in quanto il contributo concessorio, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito
Consiglio di Stato - Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa
Relazione illustrativa del 20 giugno 2022 in tema di edilizia e paesaggio
(segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Toscana Sez.III n. 606 del 3 maggio 2022
Urbanistica.Legittimazione alla presentazione della istanza di sanatoria
L’istanza di sanatoria edilizia può essere presentata dal proprietario dei beni interessati dall’abuso, dagli autori dello stesso o dai soggetti che abbiano una relazione qualificata con il bene; tuttavia, ciò non significa che l’opera illegittima possa essere mantenuta senza il consenso, e addirittura contro il volere, del proprietario, che è e rimane l’esclusivo titolare del potere di disposizione del bene, fatto salvo – naturalmente – l’eventuale risarcimento del danno subito dai terzi che vantino diritti reali o di godimento destinati a rimanere frustrati dalla soppressione del bene stesso
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