Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5064 del 20 giugno 2022
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e titoli abilitativi
Per valutare un’ipotesi di lottizzazione appare necessaria una visione d’insieme dei lavori realizzati, ossia una verifica dell’attività edilizia nel suo complesso: sussiste pertanto lottizzazione abusiva anche laddove per singole opere edilizie sia stato rilasciato un titolo abilitativo e tuttavia, valutata nella sua interezza, l’attività edificatoria abbia determinato una variazione della destinazione d’uso dei manufatti già realizzati, in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente; ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di essa, sia stato rilasciato il permesso di costruire
Cass. Sez. III n. 25312 del 4 luglio 2022 (CC 27 mag 2022)
Pres. Rosi Est. Semeraro Ric. Costa
Rifiuti.Illecita gestione e occasionalità della condotta
Ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività, come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021
Corte costituzionale n.178 del 15 luglio 2022
Oggetto: Giustizia amministrativa - Materie di giurisdizione esclusiva - Controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.
Dispositivo: non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5376 del 28 giugno 2022
Rifiuti.Autorizzazione unica
In base all’articolo 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 occorre rilevare che - a prescindere dai profili circa la corretta e congrua motivazione che deve sorreggere ogni provvedimento amministrativo - l’autorizzazione unica de qua può essere rilasciata dalla Regione (o dall’Ente delegato) qualora la conferenza di servizi, con decisione “assunta a maggioranza”, abbia espresso parere favorevole, senza che possa riconoscersi al Comune alcun “potere di veto”: un siffatto potere di veto, infatti, non è previsto da alcuna disposizione normativa, né è in alcun modo desumibile dalla ratio del citato articolo 208, che ha invece introdotto uno speciale procedimento in deroga al normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti; siffatta disposizione, del resto, è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.
Cass. Sez. III n. 24396 del 24 giugno 2022 (UP 20 gen 2022)
Pres. Aceto Est. Andronio Ric. Cecco
Urbanistica.Parametri di applicazione per la particolare tenuità del fatto
Nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento. Inoltre, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico
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