Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 23852 del 21 giugno 2022 (CC 3 mag 2022)
Pres. Sarno Est. Galterio Ric. Parrella
Urbanistica.Sequestro e diritto alla restituzione del bene
Non basta il mero possesso del bene, non corrispondente ad alcuna posizione giuridicamente qualificata sul piano dei diritti soggettivi, a conferire il diritto alla restituzione di un’area attinta da sequestro; occorre, invece, come si desume dallo stesso art. 322 cod. proc. pen. che menziona tra i soggetti astrattamente legittimati alla richiesta di riesame la “persona che avrebbe diritto alla loro restituzione”, la titolarità in capo all’impugnante, che rivesta al contempo la posizione di indagato o di imputato, di un diritto reale o di un diritto obbligatorio derivante da un rapporto contrattuale che gli abbia conferito la detenzione qualificata del bene, anch’esso da valutarsi in concreto
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 571 del 7 giugno 2022
Urbanistica.Diritto di accesso finalizzato a promuovere ricorsi giurisdizionali o a provocare interventi repressivi da parte dell’amministrazione
Anche in materia urbanistica, dove l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi o al ripristino della conformità è particolarmente resistente al decorso del tempo, il diritto di accesso finalizzato a promuovere ricorsi giurisdizionali o a provocare interventi repressivi da parte dell’amministrazione incontra il limite della stabilità delle posizioni giuridiche dei terzi, raggiunta sul piano processuale o sostanziale
Cass. Sez. III n. 21908 del 7 giugno 2022 (UP 30 mar 2022)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Donnicola ed al.
Urbanistica.Illegittima cessione di cubatura
Integra il reato previsto dall'art. 44 t.u.e. la realizzazione di un immobile in assenza di valido permesso di costruire, perché ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio tra terreni non reciprocamente prossimi, aventi un indice di fabbricabilità differente o una diversa destinazione urbanistica.
TAR Lazio (RM) Sez.I-quater n. 7235 del 3 giugno 2022
Ambiente in genere.VIA e VINCA
La valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. La Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione
Cass. Sez. III n. 21910 del 7 giugno 2022 (UP 7 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Licata
Urbanistica.Lottizzazione abusiva confisca e prescrizione del reato
Alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza sovranazionale e domestica non v’è dubbio che il fondamento normativo sostanziale dell’applicazione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi abusivamente costruite, da disporsi con la sentenza del giudice penale che accerta esservi stata lottizzazione abusiva, sia rinvenibile nell’art. 44, comma 2, t.u.e., la cui applicazione non è impedita dalla prescrizione del reato, quando ne sia accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo. La previsione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con riguardo alla confisca in esame ha esclusivamente efficacia processuale, precisando – in conformità, peraltro, all’orientamento interpretativo già in precedenza assolutamente maggioritario – che il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di decidere il gravame sull’accertamento della responsabilità per il reato di lottizzazione abusiva, pur estinto per prescrizione sul piano penale, ai soli fini della decisione sulla confisca.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 544 del 31 maggio 2022
Urbanistica.Obbligazione pecuniaria derivante da convenzione urbanistica
Quando la fonte di un'obbligazione pecuniaria non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarata nulla
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