Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. V n. 2090 del 29 marzo 2022
Ambiente in genere.Procedura di screening
L'oggetto dello screening è, sostanzialmente, l'"impatto ambientale", ovvero "l’alterazione" dell'ambiente lato sensu inteso: con la differenza che lo stesso svolge una funzione preliminare, nel senso che "sonda" la progettualità e, solo ove ravvisi effettivamente una “significatività” della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening, dunque, in considerazione dell’autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, che all'art. 19 ne disciplina lo svolgimento, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse. Per questo motivo è spesso definito, in maniera impropria, come un subprocedimento della V.I.A., pur non essendo necessariamente tale.
Consiglio di Stato: I forni crematori sono industrie insalubri
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 280 del 25 marzo 2022
Rifiuti.Contaminazione del suolo e sostanze non tabellate
Per le sostanze non tabellate (come il Freon 141b) l’individuazione del tasso soglia deve avvenire sulla base di un giudizio di equivalenza che richiede l’individuazione della sostanza tossicologicamente più affine; il supero della soglia di contaminazione così individuato vale ai fini della qualifica del sito come “potenzialmente contaminato”.
Cass. Sez. III n. 12529 del 5 aprile 2022 (Cc 14 gen 2022)
Pres. Sarno Est. Zunica Ric. Crescente
Urbanistica.Demolizione immobile abusivo e delibera comunale di acquisizione
In tema di reati edilizi, in presenza di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune e alla destinazione ad alloggi per edilizia residenziale, ostativi all’esecuzione dell’ordine giurisdizionale di demolizione, il sindacato del giudice dell’esecuzione sull’atto amministrativo, concernendo il carattere attuale e non meramente eventuale di detto interesse, può avere a oggetto l’esistenza di approfondimenti tecnico-amministrativi inerenti l’immobile che siano indice del fondamento e della specificità della decisione dell’organo comunale, in linea con il necessario coordinamento tra funzioni dell’organo comunale collegiale e valutazioni tecnico amministrative. Ai fini della incompatibilità dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione con la delibera consiliare dichiarativa dell’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell’assetto urbanistico violato, il provvedimento amministrativo presuppone che tale evenienza sia attuale e non meramente eventuale, non essendo consentito interrompere l’esecuzione penale per un tempo non definito e non prevedibile.
TAR Umbria Sez. I n. 181 del 24 marzo 2022
Beni culturali.Prescrizioni di tutela indiretta
In tema di prescrizioni di tutela indiretta del bene culturali previste dal d.lgs. n. 42 del 2004, l'art. 45 attribuisce all'Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il valore culturale insito nel bene possa compiutamente esprimersi, senza altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica, consistente nel prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità.
Cass. Sez. III n. 11303 del 29 marzo 2022 (UP 4 feb 2022)
Pres. Di Nicola Est. Scarcella Ric. Turrin
Urbanistica.Cambio destinazione uso e titolo abilitativo necessario
Deve ritenersi che solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere che, comunque, nel caso di specie sono presenti. Infatti, neanche il cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di opere edilizie costituirebbe un'attività del tutto libera e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione di ogni previsione urbanistica che disciplini l'uso nel territorio del singolo Comune
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