Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 338 del 14 aprile 2021
Caccia e animali.Revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
In base all’articolo 32, commi 1 e 2, L. n. 157/1992 la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni vanno disposti «nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale», con la precisazione che tali provvedimenti sono assunti «a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna». La recidiva costituisce presupposto del provvedimento di cui si discute solamente in caso di condanna per i reati di cui alle lettere d) e i) del comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 157/1992, mentre non è richiesta in caso di condanna per i reati di cui alle lettere c) ed e) del medesimo comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 157/1992; la misura in questione si applica anche nel caso in cui l’imputato sia stato ammesso all’oblazione; al ricorrere dei presupposti di legge l’adozione del provvedimento è vincolata e non è necessaria alcuna ulteriore valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine all’affidabilità del soggetto
Cass. Sez. III n. 12731 del 2 aprile 2021 (UP 18 dic 2020)
Pres. Sarno Est. Andreazza Ric. Ferri
Urbanistica.Lottizzazione e legale rappresentante della società che si proclami soggetto terzo
Non ricollegabile ai principi espressi dalla Corte EDU è il caso nel quale, nello stesso giudizio, sia stata accertata la responsabilità del legale rappresentante della stessa società che si proclami soggetto terzo, sì che effettivo beneficiario dell'azione delittuosa non può non essere considerata la persona giuridica titolare del permesso a costruire in relazione al quale siano state poste in essere le condotte contestate, proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, e a cui del resto, dallo stesso capo d’imputazione, siano state attribuite le opere di urbanizzazione ed edificazione sui terreni di cui si controverte, non potendo pertanto, in simili casi, la persona giuridica essere considerata soggetto estraneo al reato che è invece, ordinariamente, solo colui che abbia semplicemente acquistato il bene senza alcun legame intellettuale con i fatti.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2941 del 12 aprile 2021
Ambiente in genere.Momento di effettuazione della VAS
La VAS, in quanto passaggio endoprocedimentale, volto ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile, va effettuata durante la fase di predisposizione dello stesso, o comunque anteriormente all'approvazione del piano o programma, essendo preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione definitiva.
Cass. Sez. III n. 15302 del 23 aprile 2021 (UP 22 gen 2021)
Pres. Sarno Est. Galterio Ric. Passa
Rifiuti.Veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso
La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose. La distinzione contenuta nell’art. 184 d. lgs. 152/2006 tra rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere, integrata con gli allegati al medesimo decreto legislativo e segnatamente con l’allegato D che contempla tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 16 01 04 i veicoli fuori uso in generale e tra i rifiuti non pericolosi con il codice CER 16 01 06 “i veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose”. Deriva da tale distinzione che i veicoli non bonificati perché contenti liquidi, nella specie costituiti dagli olii combusti dei circuiti idraulici e frenanti (cui l’elenco di cui al citato allegato conferisce di per sé autonomo valore di rifiuto pericoloso, come a titolo esemplificativo avviene per il liquido per i freni ivi con il codice CER 16 01 13) e componenti meccaniche, quali marmitte e motori, la cui rimozione richiede operazioni complesse e comunque l’osservanza di specifiche norme di sicurezza, costituiscono perciò rifiuti pericolosi.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8191 del 13 aprile 2021
Urbanistica.Vincoli espropriativi
Il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio non rileva ai fini della legittimità dei provvedimenti che hanno disposto l’approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione del vincolo. I profili attinenti alla spettanza o meno dell’indennizzo e al suo pagamento non attengono, infatti, alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale devolute alla cognizione della giurisdizione civile (art. 39, I, D.P.R. n. 327 del 2001, T.U. Espropriazione per p.u.)
Cass. Sez. III n. 15310 del 23 aprile 2021 (UP 25 feb 2021)
Pres. Marini Est. Gai Ric. Nobis
Urbanistica.Lottizzazione prescrizione e confisca in ipotesi di procedimento cumulativo
Nella sola ipotesi di procedimento cumulativo il cui giudizio sia necessariamente proseguito per gli ulteriori illeciti e in assenza di richiesta di proscioglimento fondata sulla maturazione dei termini di prescrizione del reato, il giudice di primo grado può disporre la confisca all’esito dell’accertamento dei presupposti di applicazione, ferma la doverosità del rilievo della prescrizione (fattispecie in cui il Tribunale ha disposto la confisca urbanistica all’esito del dibattimento nel processo cumulativo per i reati di cui all’art. 323 cod.pen. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, al termine del quale ha assolto gli imputati dal reato di abuso di atti di ufficio ed ha rilevato la prescrizione dell’illecito lottizzatorio).
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