Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Rifiuti con codici a specchio. La prima ordinanza di tribunale dopo Cassazione e Corte Europea
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Campania (NA) Sez. II n. 3668 del 27 agosto 2020
Urbanistica.Decorrenza del termine di inizio lavori
L'effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò all'evidente scopo di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione. Il concetto di effettivo inizio dei lavori, rilevante ai fini della valutazione dei presupposti della decadenza del permesso di costruire, ha un significato elastico, giacché il rispetto del termine di cui all'art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001 si desume dagli indizi rilevati sul sito dell'intervento, che devono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche. I lavori possono allora ritenersi "iniziati" quando consistano nella compiuta organizzazione del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento.
Cass. Sez. III n. 25984 del 15 settembre 2020 (UP 2 lug 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Muscarà
Ambiente in genere.Occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo
La fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 54-1161 cod. nav. sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo, cioè nel limitare o impedire la fruibilità di un'area demaniale, senza che ai fini dell'attualità della violazione abbia rilievo quale soggetto abbia dato avvio alla violazione stessa e in quale momento. L'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere il possesso o, comunque, una situazione fattuale di detenzione con il bene in modo corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di godimento sia esso reale o personale, contraddistinto dalla continuità o dalla stagionalità cioè senza un carattere transeunte, dall'esclusione del diritto collettivo di uso per uno spazio non limitato ed un tempo apprezzabile in modo da impedire la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4690 del 22 luglio 2020
Urbanistica.Assenza delle condizioni stabilite per la dia
Nel caso di denunzia di inizio di attività, il termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, occorre riscontrare l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, va identificato nell’adozione del provvedimento e non nell’avvenuta notifica dello stesso
TAR Campania (NA) Sez. III n. 4007 del 24 settembre 2020
Urbanistica.Demolizione e sanatoria
Il riferimento agli immobili abusivi che attualmente si fa nell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 21/2003 non può avere altro significato che quello di affidare ai Comuni, in sede di pianificazione attuativa, la facoltà di effettuare una ricognizione dell’edificazione esistente con riguardo anche agli immobili oggetto delle istanze di condono di cui alle leggi n. 47/85 e n. 724/94. Va da sé che tale ricognizione non consente la sanabilità delle opere abusive, che è altresì subordinata:
- all’insussistenza di specifici divieti dettati dalla pianificazione nazionale d’emergenza ex art. 1 co. 1 della L.R. n. 21 del 2003 (quali derivanti, a titolo esemplificativo, dalla localizzazione dell’opera abusiva in un contesto che denota di per sé un alto rischio: cono del vulcano, aree interessate da precedenti flussi piroclastici o colate di lava, ecc.);
- alla circostanza che l’opera abusiva non costituisca ostacolo sul percorso che serve all’esodo degli abitanti in caso di eruzione (il citato art. 4 della L.R. n. 21/03 stabilisce che le obbligatorie varianti urbanistiche, "al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui", ed è dunque evidente che, se debbano essere demoliti i volumi pur legittimamente edificati, non potrebbe essere conservata l’opera abusiva che si trova nelle medesime condizioni);
- infine, alla valutazione di compatibilità paesaggistica e di rispetto delle previsioni del Piano dell’Ent Parco Nazionale del Vesuvio.
Va da sé che l’esistenza di una sola delle suesposte condizioni va prontamente riscontrata dal Comune e, anche isolatamente, deve formare oggetto di una determinazione conclusiva sulla domanda di condono, senza che possa essere addotta a giustificazione del ritardo la necessità di adeguare la strumentazione urbanistica (la quale risulta, da quanto detto, posta dal legislatore regionale in via eventuale e nell’ambito della ricognizione dei volumi esistenti, ma che sarebbe pleonastico invocare laddove si debba prendere atto che l’immobile non è suscettibile di sanatoria).
Infine, giova infatti precisare che la definizione della sorte degli immobili abusivi nei territori a così alto indice di pericolosità per la vita degli abitanti non è più procrastinabile e, in ragione di ciò, risulta ancor più pressante l’esigenza di concludere i procedimenti entro il termine stabilito dal legislatore del 31 dicembre 2020 (art. 9, co. 1, della L.R. n. 10 del 2004) (segnalazione e massima Avv. M. Balletta).
Tribunale di Roma Sez. XI riesame ord. n. 9 del 5 giugno 2020
Pres. Favara Est. Favara Ric. Refecta ed altri
Rifiuti.Classificazione con codici a specchio
Ordinanza emessa a seguito all’avvenuto annullamento con rinvio della ordinanza già emessa dalla stessa sezione del Tribunale il 28 febbraio 2017 (dep. in data 2.3.2017); annullamento disposto, con ordinanza del n. 47288 del 10 ottobre 2019 (in seguito all’avvenuta risposta della Corte di Giustizia dell’Unione europea al quesito precedentemente rimessole dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 luglio 2017 ai sensi dell’art. 267 del Trattato), dalla Corte di cassazione.
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