Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. I n. 539 del 18 maggio 2020
Urbanistica.Soggetti controinteressati al rilascio del permesso di costruire
In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell'istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto, ciò tuttavia vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d'atto, senza necessità di procedere a un'accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati. Non sussiste, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, l'obbligo di notiziare dell'attivazione del procedimento per il rilascio del titolo edilizio i soggetti viciniori dell'istante i quali, pur essendo legittimati all'impugnazione, non rivestono nemmeno la qualifica di controinteressati in senso tecnico
Cass. Sez. III n. 15965 del 27 maggio 2020 (CC 11 feb 2020)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. Santarelli
Ecodelitti.Confisca di cui all’art 452-undecies cod. pen.
E’ diversa la funzione riconducibile alla confisca di cui all’art 452-undecies cod. pen., rispetto a quella discendente dalla violazione delle disposizioni contravvenzionali. La confisca ex art. 452-undecies cod. pen., presenta, infatti, profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, laddove, invece, la confisca ex art. 260-ter D.lgs. n. 152 del 2006 integra una misura di sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva.
TAR Toscana Sez. II n. 523 del 30 aprile 2020
Rifiuti.Traversine ferroviarie dismesse
Le traversine di legno, già utilizzate in ambito ferroviario se prodotte dopo il 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.M. 17 aprile 2003, sono da considerarsi rifiuti pericolosi; il citato DM Sanità è relativo alle “restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato - Difeniletere octabromato)” e le traversine ferroviarie dismesse, come risulta da ampia giurisprudenza, sono state individuate come impregnate di olio di creosoto e quindi pericolose. Di fronte a ciò, non è idoneo ad escludere la natura di rifiuti delle stesse il solo richiamo alla volontà di parte ricorrente di utilizzare le traversine stesse, poiché se ciò dimostra l’assenza di volontà di disfarsene, non è però sufficiente a dimostrare altresì la mancanza dell’obbligo di disfarsene, anch’esso contemplato dall’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 .
Cass. Sez. III n. 14544 del 12 maggio 2020 (UP 21 feb 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Catalano
Beni Ambientali.Attività agro-silvo-pastorali e taglio degli alberi
L’inquadrabilità degli interventi realizzati nell'alveo normativo di cui all'art. 149 lett. b) del D.Lvo n. 42/2004, che esclude la necessità dell'autorizzazione solo per le attività agro silvo-pastorali, deve essere circoscritto agli interventi che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata, da cui l’irrilevanza di eventuali autorizzazioni rilasciate incompatibili con il dettato normativo. Ciò in base al principio, quanto al taglio degli alberi, che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 lett. b) del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata
Consiglio di Stato Sez. III n. 3046 del 13 maggio 2020
Rifiuti.Provvedimento che ordina il ripristino delle regolari condizioni di un impianto di incenerimento
L’adozione di un provvedimento che ordina il ripristino delle regolari condizioni di un impianto di incenerimento per la sua riattivazione costituisce atto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che l’eventuale vizio di incompetenza non comporta comunque l’annullamento dell’atto.
Cass. Sez. III n. 14724 del 13 maggio 2020 (Ud 24 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Gentili Ric. Gatti ed altri
Rifiuti.Discarica abusiva e momento consumativo del reato
I reati di cui all’art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 252 del 2006 attengono alle condotte di chi realizzi o gestisca una discarica di rifiuti non autorizzata; si tratta di un reato avente le caratteristiche della permanenza, posto che la lesione del bene interesse tutelato si perpetua, determinando la perdurante flagranza del reato, non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva, attraverso il conferimento e/o la manipolazione dei rifiuti in corso di svolgimento in essa, è materialmente in esercizio, ma anche sino a che, in assenza di provvedimenti autoritativi che la sottraggano alla disponibilità del gestore, non ne sia esaurita anche la fase cosiddetta postoperativa, cioè sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell’area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa
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