Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 3202 del 10 maggio 2020
Rifiuti.impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in area agricola
Il tenore letterale del terzo comma dell’articolo 196 del D. Lgs. n. 152/2006 esclude che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti debba avvenire necessariamente ed esclusivamente in aree industriale, così esprimendo una previsione tendenziale e di massima, un criterio direttivo di preferenza cui devono attenersi in linea di principio le regioni, coerentemente con la peculiare forma verbale usata dal legislatore, secondo cui le regioni “privilegiano” la realizzazione dei predetti impianti in tali zone. Del resto è agevole intuire la ratio di un simile criterio direttivo, volto a sottolineare la natura industriale di tali impianti, collocandoli quindi preferibilmente, in coerenza con il disegno urbanistico delineato dallo strumento di governo del territorio, nella zona da quest’ultimo individuata per le attività industriali; tuttavia, la circostanza che tale collocazione costituisca solo una indicazione di massima ovvero un criterio preferenziale è confermata dalla espressa previsione che essa deve essere comunque compatibile con le peculiari caratteristiche dell’area: insomma il legislatore ha inteso fissare una indicazione preferenziale, astratta, salvo poi a demandare in concreto la verifica e la valutazione della sua compatibilità.
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Cass. Sez. III n. 13915 del 7 maggio 2020 (Ud 24 gen 2020)
Pres. Di Nicola Est. Gentili Ric. Polli
Rumore.Ambito di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995 è applicabile al solo caso in cui, esercitando il prevenuto un mestiere rumoroso, questi, in detto esercizio, si limiti ad eccedere, senza che si verifichino altre conseguenze, i limiti previsti per le relative emissioni sonore fissati da disposizioni normative, sia di rango primario che secondario, vigenti in materia
Le bonifiche "Fare Veloce e bene"
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3170 del 19 maggio 2020
Urbanistica.Attività di cava
L’autorizzazione e la concessione, non soltanto consentono lo svolgimento dell’attività di cava, per i suoi profili prettamente economico-industriale, abilitano cioè l’attività di impresa consistente nell’escavazione del fondo e nell’estrazione del materiale, altrimenti vietata anche al soggetto proprietario di un fondo individuato dal piano regionale quale potenziale cava, ma tengono luogo, per consolidata giurisprudenza amministrativa, anche dei titoli edilizi necessari al compimento di questa attività, mentre rimane ferma la necessità del titolo edilizio per la realizzazione degli impianti e delle strutture necessarie per la coltivazione della cava
Cass. Sez. III n. 13925 del 7 maggio 2020 (CC 17 gen 2020)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. C.
Ambiente in genere.Condotte impeditive dell'uso pubblico del demanio marittimo
Le condotte impeditive dell'uso pubblico del demanio marittimo, sanzionate dall'art. 1161 cod. nav., possono incidere anche sulle servitù di pubblico passaggio, costituite attraverso l'utilizzazione da parte della collettività degli accessi all'area demaniale marittima protrattasi per il tempo necessario all'usucapione
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