Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n.2906 del 8 maggio 2020
Urbanistica.Opere dei privati su aree demaniali
La necessità dell’apposito titolo edilizio per le opere da eseguirsi dai privati su aree demaniali era ed è espressamente prevista dall'art. 8, d.P.R. n. 380 del 2001 (riproducente il contenuto dell’art. 31, comma 3, della l. n. 1150 del 1942, nel testo sostituito dall’art. 10 della l. n. 765 del 1967, nonché implicitamente riconosciuta dall’art. 55, comma 4, codice della navigazione (nella parte richiamante i piani regolatori comunali in materia di nuove opere in prossimità del demanio marittimo). Per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l’autorizzazione prevista dall'art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle Regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venir meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione, che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all'ente locale del governo e dello sviluppo del territorio in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all’autorizzazione demaniale
Schemi di decreti legislativi su rifiuti e discariche: primi appunti
di Gianfranco AMENDOLA
Cass. Sez. III n. 14539 del 12 maggio 2020 (UP 18 feb 2020)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Lecce
Urbanistica.Manufatti leggeri o prefabbricati
Devono ritenersi escluse dalla nozione di costruzione le installazioni di manufatti leggeri o prefabbricati, purché, come conferma l’utilizzo della disgiuntiva “o” nell’art. 3 delTU edilizia, siano “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” o "ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti”. Ed invero non sono qualificabili certamente come temporanee le esigenze di ristoro cui è preordinata l’attività esercitata dal titolare della concessione in favore degli utenti del lido balneare per l’intera stagione estiva che, a dispetto della limitazione del periodo temporale di novanta giorni, si ripete ogni anno, e ciò indipendentemente dalla possibilità di agevole rimozione dell'opera dal luogo di ubicazione, né un chiostro adibito a bar sulla spiaggia può rientrare nell’ambito della disciplina limitatrice, prevista per “le strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti…in conformità alle leggi regionali di settore”, locuzione questa inserita dall’art. 52 L. 221/2015, essendo tale norma riferita ai soli manufatti che si trovino all'interno di strutture ricettive all'aperto, destinate cioè ad alloggio degli avventori.
Consiglio di Stato Sez. II n.2963 del 11 maggio 2020
Rifiuti.TARSU
In materia di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rientra nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle relative tariffe della TARSU avente natura di tributo, in quanto l’art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio comunale il potere di istituire e dettare l’ordinamento dei tributi e, quindi, la fissazione dei criteri di determinazione della tariffa secondo coefficienti qualitativo-quantitativi di produzione dei rifiuti, con esplicita esclusione della determinazione delle relative aliquote
Cass. Sez. III n. 14750 del 13 maggio 2020 (CC 22 gen 2020)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. PM in proc. Comelli
Rumore.Responsabilità gestore di un pubblico esercizio
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento, come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica; a tal fine, poiché l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’agente. Ciò implica un’adeguata verifica in sede di merito, volta ad accertare la consistenza degli spazi fruibili dagli avventori, la tipologia delle emissioni sonore e le iniziative assunte dal gestore del locale per eliminarle o almeno per contenerle
Acquisizione al patrimonio comunale dei fabbricati abusivi secondo l’art. 31 del T.U. edilizia n. 380 /2001
di Antonio VERDEROSA
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