Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (LT) Sez. I n. 15 del 16 gennaio 2019
Ambiente in genere.Valutazioni di compatibilità ambientale
Le valutazioni di compatibilità ambientale sono espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali. Del resto la discrezionalità che il legislatore conferisce alla amministrazione non si esaurisce in un mero giudizio tecnico - in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione - ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, da cui discendono pregnanti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa: tali valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della valutazione, sfuggono infatti in via generale al sindacato del giudice amministrativo, non potendo questo sostituire una propria opinabile valutazione a quella dell'Amministrazione.
Cass. Sez. III n. 4973 del 1 febbraio 2019 (Ud 18 ott 2018)
Pres. Cervadoro Est. Di Nicola Ric. Mastroianni
Rifiuti.Inosservanza prescrizioni e mancanza di autorizzazione
In tema di gestione di rifiuti l’inosservanza delle prescrizioni e la mancanza di autorizzazione, quantunque in astratto concedibile, e dunque la carenza del prescritto controllo amministrativo preventivo sullo svolgimento dell’attività determinano situazioni intrinseche di rischio, essendo suscettibili di mettere in pericolo la salubrità dell’ambiente.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Direttiva in ordine alle attività di contrasto al “bracconaggio” di animali.
TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 377 del 27 dicembre 2018
Urbanistica.Convenzione urbanistica
La convenzione urbanistica, quale strumento di attuazione del piano regolatore generale, avente ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico di una parte del territorio costituisce un accordo sostitutivo di provvedimento, ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri. Esso produce, quindi, un vincolo bilaterale per le parti, che è assoggettato alla disciplina di cui all' art. 11 della legge n. 241/90 e, quindi, ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per gli aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica.
Cass. Sez. III n. 2833 del 22 gennaio 2019 (Ud 13 giu 2018)
Pres. Savani Est. Andronio Ric. Sabatini
Urbanistica.Direttore dei lavori e responsabilità
In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente
La modulazione del vincolo alberghiero: dalla multiproprietà ai condhotel
di Giuseppe TRAPANI
(Consiglio Nazionale del Notariato Studio n.230-2018/P)
Il D.P.C.M. 22 gennaio 2018 n. 13, fonte normativa della nuova fattispecie del condhotel consente
di rivisitare i rapporti tra vincolo alberghiero e destinazione turistico recettiva, rimodulando le interferenze con la disciplina sanzionatoria della lottizzazione abusiva. Ne risulta un quadro tecnico giuridico nel quale alla peculiare conformazione dell’oggetto e ai requisiti soggettivi dei soggetti che ne fruiscono, si accompagna la previsione di specifiche regole contrattuali ed urbanistiche che richiedono particolare attenzione.
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