Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 56670 del 17 dicembre 2018 (Ud 18 ott 2018)
Pres. Cervadoro Est. Galterio Ric. Tavolini ed altro
Acque.Scarico illecito e metodiche di prelievo e campionamento del refluo
La natura di reato di pericolo della contravvenzione di cui all’art. 137 d.lgs. 152/2006, volta a prevenire il rischio di un’offesa all'ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata, prescinde dalla valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta al fine di valutarne l’offensività in concreto, essendo anche un solo scarico, pur se episodico, idoneo a ledere il bene giuridico protetto.
Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze, costituite dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento
TAR Umbria Sez. I n. 680 del 14 dicembre 2018
Rifiuti.Autorizzazione unica regionale
L'autorizzazione unica regionale disciplinata dall’art. 208 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all’amministrazione comunale rifluiscono nella prevista conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta luogo procedimentale di complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento in parola sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l’accertamento dell’osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell’impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l’eventuale variante urbanistica
Cass. Sez. III n. 22 del 2 gennaio 2019 (Ud 30 nov 2018)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Clark
Beni Culturali.Esportazione illecita e confisca
Vicenda relativa alla confisca conseguente alla esportazione della statua « atleta vittorioso » di Lisippo in realzione reato previsto e punito dall’art. 66 della legge n. 1089 del 1939 – ora art. 174 del dlgs n. 42 del 2004.
TAR Campania (NA) Sez. V n. 7194 del 17 dicembre 2018
Rifiuti.Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero
Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lg. n. 152 del 2006 costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all'art. 27, d.lg. n. 22 del 1997, abrogato dall'art. 264 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006; caratteristica comune ad entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della Conferenza di Servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. La Conferenza di Servizi in oggetto, insomma, costituisce una Conferenza istruttoria e non decisoria, rappresentando uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti. Peraltro, essa è prevista da una norma connotata da indubbi caratteri di specialità rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss., l. n. 241 del 1990. Ad essa, pertanto, non si applicano i meccanismi di accelerazione e semplificazione procedimentale previsti dalla disciplina generale in materia di Conferenza di Servizi decisoria, che consentono di configurare ipotesi di assenso tacito e connessa decadenza dal potere di provvedere nei confronti dei soggetti assenti o che hanno emesso i loro pareri al di fuori della Conferenza. Tale soluzione è del tutto compatibile con il modello specifico in esame, che affida alla sola Regione la competenza finale a provvedere. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi quindi ha contenuto consultivo e valore endoprocedimentale, trattandosi di atto meramente istruttorio ed interno, da riversare nell'atto decisorio, ossia nel provvedimento successivamente intervenuto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Corte Costituzionale sent. n. 2 del 9 gennaio 2019
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Accertamento di conformità - Determinazione dell'oblazione in misura pari al valore di mercato dell'intervento eseguito.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
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