Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sardegna Sez. II n. 1002 del 3 dicembre 2018
Aria.Grandi impianti di combustione
La stessa relazione illustrativa della legge n. 21 del 25.02.2016 di conversione del D.L. 210/2015 precisa che la legge in questione interviene accordando le deroghe in un periodo transitorio comunque non superiore ad un anno. Pertanto, salva la possibilità di ottenimento della deroga di cui al comma 3 ter, deroga valevole fino al 01.01.2017, per il periodo successivo riprende vigore l’art. 273, comma 3, norma a carattere cogente e prescrittivo, il quale prevede che «Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1 gennaio 2016». Ciò sta a significare che a decorrere dal 1.01.2016 (termine come detto prorogato al 1°.01.2017 dall’art. 8, comma 2, D.L. 210/2015, convertito in L. n. 21 del 25.02.2016) i limiti emissivi dovranno essere obbligatoriamente ricondotti ai livelli previsti dalle BAT di settore, come già richiesto alla società ricorrente- che ha omesso di adeguarsi – con i provvedimenti oggetto di separata impugnativa in sede giurisdizionale.
Cass. Sez. III n. 55500 del 12 dicembre 2018 (Cc 23 ott 2018)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Cavarra ed altri
Beni Ambientali.Rilascio autorizzazione paesaggistica
In deroga al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42 del 2004, nella regione Sicilia le soprintendenze non si limitano a rendere all’autorità regionale competente al rilascio del provvedimento un parere, sia pur vincolante, sulla compatibilità paesaggistica dell’opera, ma rilasciano esse stesse l’autorizzazione
Consiglio di Stato Sez.IV n. 6773 del 29 novembre 2018
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza (VINCA)
Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 2003, che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat". È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, Europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto
Cass. Sez. III n. 54703 del 7 dicembre 2018 (Ud 9 nov 2018)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Di Cataldo
Rifiuti.Spedizioni transfrontaliere e rispetto delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi
Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 d.lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
Il mito è crollato…il SISTRI è abolito!
di Laura CASTAGNOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6824 del 3 dicembre 2018
Ambiente in genere.Adozione delle misure di cui all’art. 217 RD n. 1265/34
Ai sensi dell’art. 29 decies, comma 10, del testo unico dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l’adozione da parte del Comune delle misure previste dall’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/34). In particolare, il provvedimento di inibizione dell'attività insalubre di un'industria deve essere preceduto dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l'inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità
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