Urbanistica.Disciplina del silenzio-assenso
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7768 del 25 settembre 2024
Urbanistica.Disciplina del silenzio-assenso
Anche qualora vi sia un superamento del termine di conclusione del procedimento, appare in contrasto con i principi di collaborazione e di buona fede, oggi codificati come principio generale dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, invocare la formazione del silenzio assenso in ipotesi in cui siano stati tempestivamente sollevati dagli uffici rilievi oggettivamente problematici e non pretestuosi, seguiti da interlocuzioni finalizzate a cercare soluzioni idonee a superarli e sfociati, da ultimo, in una proposta di decisione contraria, chiaramente espressa nel preavviso di diniego: in questi casi infatti non ricorre alcuna inerzia amministrativa che giustifichi il meccanismo di semplificazione in esame, previsto a tutela dell’interesse pretensivo del privato, ma, al contrario, si è di fronte ad un articolato confronto procedimentale che - in luogo di decisioni sbrigative sfavorevoli in presenza di criticità e di carenze documentali - e nella ricerca di possibili soluzioni alle problematiche emerse, ha comportato, nel caso concreto, una dilatazione (tra sospensioni ed interruzioni) della scansione temporale stabilita, in via generale ed astratta, dal legislatore.
Urbanistica.Violazioni disciplina antisismica e soggetti responsabili del reato
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Cass. Sez. III n.39650 del 29 ottobre 2024 (UP 25 sett 2024)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Contino
Urbanistica.Violazioni disciplina antisismica e soggetti responsabili del reato
Il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti e, quindi, dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro, come il direttore e l'assuntore dei lavori, che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge. Soggetto attivo del reato di cui all'art. 95 del D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche e, come tale, non esonerato automaticamente da responsabilità per la presenza di un direttore dei lavori.
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Urbanistica.Attività edilizia libera o soggetta a CILA e potere repressivo del comune
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TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 3327 del 9 ottobre 2024
Urbanistica.Attività edilizia libera o soggetta a CILA e potere repressivo del comune
A fronte dell’attività edilizia libera, ma anche a quella assoggettata all’obbligo di CILA, non sia possibile configurare il medesimo controllo sistematico sulla legittimazione attiva in capo all’Ente comunale. Tale controllo, invero, presuppone un procedimento formale e tempistiche perentorie che non sussistono nell’ambito degli interventi sottoposti alla CILA, dovendosi quindi escludere la presenza di un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela, in quanto nessun titolo edilizio viene richiesto al Comune che, a sua volta, non può ingerirsi nella situazione di base del privato e, in questo caso, con i limiti del diritto di proprietà derivanti dalla contitolarità del bene o dalla presenza di soggetti confinanti in grado di far valere i propri diritti. Diversamente opinando, ne conseguirebbe l'esercizio di un potere repressivo e sanzionatorio non espressamente previsto dalla legge, quindi in violazione del principio di legalità, oltretutto non soggetto agli stringenti limiti di tempo previsti per le verifiche connesse agli altri titoli edilizi, con conseguente elusione e vanificazione dell'interesse, perseguito dal legislatore, volto alla semplificazione e facilitazione di quella parte dell'attività edilizia così disciplinata. Quindi, se per un verso non può ritenersi che la previsione - contenuta nell'art. 6-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 - della sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori esaurisca il novero dei poteri che l'Amministrazione può spendere a seguito della presentazione della CILA, deve comunque affermarsi che il potere di controllo dell'Amministrazione, oltre che al dato formale della sola presentazione della comunicazione, possa unicamente ricondursi all'accertamento che l'opera ricada effettivamente nell'ambito dell'edilizia sottoposta a tale strumento di semplificazione, senza che possano trovare ingresso altre questioni, quali la verifica dei presupposti di legittimazione soggettiva per l'ottenimento del titolo edilizio, estranei alla fattispecie disciplinata dal legislatore
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Urbanistica.Interventi di recupero dei seminterrati dei piani pilotis e dei locali al piano terra
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Corte costituzionale n. 174 del 7 novembre 2024
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che consente tali interventi in edifici adibiti a uso abitativo, anche superando gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Denunciata previsione che comporta un aumento imprevedibile della cubatura residenziale per gli immobili a uso abitativo, con potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli standard minimi urbanistici - Conflitto con il principio di pianificazione urbanistica fissato dalla normativa nazionale interposta - Eccedenza dalle competenze statutarie che impongono il rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e nazionali, anche alla potestà legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica - Disciplina che viola il principio di leale collaborazione, non rispettando l’obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali.
Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Modifica della l. reg.le n. 8 del 2018 - Previsione che, per i contratti, di cui al c. 1, dell’art. 37 della medesima l. reg.le, costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa - Denunciata introduzione di un requisito di ammissione dell’offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non ha riscontro nel codice dei contratti pubblici - Violazione del giudicato atteso che la norma regionale impugnata fa riferimento ad altra norma regionale, ossia il citato art. 37, c. 1, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2019.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Urbanistica.Pergotende
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Cass. Sez. III n.39596 del 28 ottobre 2024 (UP 12 sett 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Rallo
Urbanistica.Pergotende
La struttura con cui si crea ex novo uno spazio chiuso stabilmente asservito ad un’attività commerciale preesistente ed al fine di soddisfare le esigenze non temporanee dell’impresa, non può definirsi “pergotenda”, non essendo la struttura funzionale (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini. Non si tratta, nel caso di specie, di un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, bensì di un elemento che ha creato un nuovo spazio chiuso, che ha trasformato in modo permanente un suolo inedificato, inglobandone l’area e lo spazio libero sovrastante a servizio degli interessi commerciali degli interessati.
Urbanistica.Condono edilizio e fascia di rispetto autostradale
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TAR Campania (SA) Sez. III n. 1801 del 7 ottobre 2024
Urbanistica.Condono edilizio e fascia di rispetto autostradale
In caso di vincolo di inedificabilità precedente all'esecuzione delle opere, l'amministrazione può limitarsi a richiamare l'esistenza del vincolo per impedire la sanatoria straordinaria (art. 33 L. n. 47/1985). Qualora, invece, vengano in rilievo vincoli imposti successivamente all'edificazione abusiva, la sanatoria edilizia non è preclusa, a condizione che l'opera risulti comunque compatibile con il vincolo. E’ quindi necessario condurre un’analisi in concreto ed effettiva di compatibilità.
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- Urbanistica.Condono edilizio e limiti cubatura
- Urbanistica.Differenza tra interventi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione.
- Caccia e animali.Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di legge statali e regionali sulla caccia per contrasto con l’art. 9 Cost.
- Urbanistica.Giudice esecuzione e demolizione
- Urbanistica.Varianti in senso stretto al permesso di costruire e variazioni essenziali.
- Elettrosmog.Stazioni radio base e rispetto dei limiti della distanza dalle strade
- Caccia e animali.Reato di maltrattamenti di animali
- Beni culturali.Termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ed interessi sensibili di tutela del patrimonio storico ed artistico
- Beni Ambientali.Rapporti tra aspetti paesaggistici e disciplina urbanistica
- Beni culturali.Art. 518-duodecies primo comma c.p. e continuità normativa con art. 635, secondo comma n. 1 c.p.
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