Urbanistica.Ambito di applicazione dell'art. 38 TUE
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 1574 del 8 maggio 2025
Urbanistica.Ambito di applicazione dell'art. 38 TUE
La norma di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 non abbia carattere assorbente e sia anzi di natura speciale: il più mite trattamento sanzionatorio da essa introdotto è infatti diretto a sanzionare esclusivamente la specifica condotta consistente nella realizzazione di un’opera del tutto conforme ad un titolo edilizio annullato. Solo in questo caso si versa invero in quella situazione di buona fede che giustifica l’applicazione di misure sanzionatorie più favorevoli. Al contrario, quando l’opera si discosta in tutto o in parte dal titolo edilizio annullato, non vi è una situazione di buona fede da tutelare e non vi è quindi ragione per applicare la norma di favore contenuta nell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001. Per le parti eseguite in difformità vanno dunque applicate le altre disposizioni sanzionatorie introdotte dallo stesso d.P.R. n. 380 del 2001. (segnalazione M. Grisanti)
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Rifiuti.Sequestro del mezzo di trasporto del terzo estraneo al reato
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Cass. Sez. III n. 16088 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Marino
Rifiuti.Sequestro del mezzo di trasporto del terzo estraneo al reato
Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo, che sia effettivamente estraneo al reato (non avendo partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati), è legittimato esclusivamente a dimostrare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Il terzo estraneo, così individuato, non può interloquire sulla sussistenza del fatto-reato a lui non addebitato.
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Urbanistica.Differenze tra varianti e variazioni essenziali
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2814 del 2 aprile 2025
Urbanistica.Differenze tra varianti e variazioni essenziali
Il concetto di variazione essenziale attiene più propriamente alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle “varianti”, che pur afferendo alla medesima, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario in corso di edificazione. Mentre, cioè, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione.
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Beni culturali.Delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p.
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Cass. Sez. III n. 16096 del 28 aprile 2025 (UP 16 gen 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Isaia
Beni culturali.Delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p.
In caso di bene di proprietà comunale, il requisito della “culturalità” non richiede un provvedimento amministrativo che lo dichiari espressamente, essendo necessario e sufficiente che tale requisito sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso. L’interesse culturale può essere desunto dalle caratteristiche della "res" non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri. La relativa prova può essere fornita in ogni modo consentito dal codice di procedura penale (non necessariamente mediante perizia), trattandosi di questione che non deve sfuggire alla cognizione del giudice (art. 2 cod. proc. pen.) e la cui soluzione deve essere esternata nei modi imposti dall’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (fattispecie relativa alla distruzione dell’opera d’arte “La Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto, installata a Napoli in Piazza Municipio).
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Elettrosmog.Traliccio per impianti di telecomunicazione sulla copertura di un fabbricato e disciplina antisismica
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 2955 del 7 aprile 2025
Elettrosmog.Traliccio per impianti di telecomunicazione sulla copertura di un fabbricato e disciplina antisismica
La realizzazione di un traliccio per impianti di telecomunicazione sulla copertura di un fabbricato deve effettivamente qualificarsi quale opera di “sopraelevazione di edifici”, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui per tale si intendono “a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,….; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico”. La ratio delle norme che impongono particolari cautele riguardo agli interventi di sopraelevazione tra origine dal maggior peso che viene scaricato sulle strutture portanti dell’immobile nonché dalle tensioni che si originano in relazione alla presenza di ingombri che si protendono in altezza, specialmente quando gli stessi vengano sollecitati da vibrazioni o da venti, che ne provochino l’oscillazione: non v’è pertanto alcuna ragione per non ritenere che anche un traliccio destinato ad ospitare impianti di telecomunicazione, collocato sulla copertura di un edificio preesistente, non debba essere considerato quale “sopraelevazione di edificio”. Si rileva, inoltre, che la lett. b) del l’art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce rilevanza a fini sismici a qualsiasi costruzione sia realizzata al di sopra di un edificio preesistente, se quest’ultimo abbia le caratteristiche indicate dalla norma.
Urbanistica.Sanatoria ed assenza della doppia conformità nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica
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Cass. Sez. III n. 16084 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Lettieri
Urbanistica.Sanatoria ed assenza della doppia conformità nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica
Il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Ed è dato, quello posto dal Giudice dell’esecuzione a fondamento della propria decisione, che sancisce l’assoluta impossibilità di sanare l’opera realizzata in zona sismica, prevedendo ancor oggi l’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, pur a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.l. n. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024 (cd. “decreto salva casa”), la necessità che l’opera realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità sia doppiamente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della domanda.
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