Sviluppo sostenibile. Natura del certificato di collaudo nella P.A.S. e limiti al potere di ripristino
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Consiglio di Stato Sez. II n. 3325 del 28 aprile 2026
Sviluppo sostenibile. Natura del certificato di collaudo nella P.A.S. e limiti al potere di ripristino.
In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la mancata trasmissione del certificato di collaudo finale, previsto dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 28/2011, non determina la decadenza della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) né può equipararsi all’assenza di titolo abilitativo. L’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del medesimo decreto, è applicabile esclusivamente in caso di totale mancanza della P.A.S. o di difformità sostanziale delle opere dal progetto assentito. In ossequio ai principi di legalità e proporzionalità, un’omissione meramente formale o documentale non può essere sanzionata con la demolizione dell'impianto, qualora le opere siano state materialmente ultimate entro il termine triennale di efficacia del titolo. Il collaudo assolve a una funzione di certificazione della conformità postuma e non costituisce elemento costitutivo del completamento dell’intervento, restando ontologicamente distinto dalla comunicazione di fine lavori.
Aria. Emissione di molestie olfattive: natura permanente del reato e decorrenza della prescrizione
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Cass. Sez. III n. 16651 del 11 maggio 2026 (UP 06 mar 2026)
Pres. Aceto Rel. Verderosa Ric. Caimmi
Aria. Emissione di molestie olfattive: natura permanente del reato e decorrenza della prescrizione
La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., avente ad oggetto emissioni odorigene moleste connesse all'esercizio di attività produttive e legate al ciclo industriale, assume carattere di reato permanente, in quanto la condotta illecita perdura per l'intera durata dell'attività svolta con modalità moleste. Ne consegue che la permanenza cessa solo con la pronuncia della sentenza di primo grado qualora l'attività produttiva sia ancora in corso, e da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 158 cod. pen. In tale contesto, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessaria la prova dell'effettiva sussistenza o della misura del danno, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e della probabilità di un nesso causale, restando la liquidazione del quantum riservata alla sede civile
Rifiuti. Spedizione transfrontaliera, nozione oggettiva di rifiuto e onere della prova per le discipline in deroga
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Cass. Sez. III n. 15931 del 4 maggio 2026 (UP 22 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Haniaj
Rifiuti. Spedizione transfrontaliera, nozione oggettiva di rifiuto e onere della prova per le discipline in deroga
La qualifica di rifiuto deve essere dedotta da dati obiettivi, quali l’eterogeneità dei materiali, le loro condizioni di detenzione e le modalità di dismissione, restando irrilevante la valutazione soggettiva del detentore circa l'utilità o il valore economico residuo dei beni. In tema di spedizione transfrontaliera, la prova della sussistenza dei requisiti per l'applicazione di discipline di favore che derogano ai principi generali sui rifiuti (quali i "sottoprodotti" o l'"End of waste") grava interamente su colui che le invoca. Il reato di spedizione illecita di rifiuti di cui all'art. 259 d.lgs. 152/2006 si perfeziona con l'accettazione della bolletta doganale e il nulla osta alla spedizione, non rilevando l'eventuale natura contravvenzionale della fattispecie ratione temporis ai fini dell'applicabilità del tentativo, ove non espressamente previsto
Ambiente in genere. Poligoni militari e valutazione d’incidenza ambientale
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Poligoni militari e valutazione d’incidenza ambientale
di Stefano DELIPERI
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Rifiuti. Modifiche non sostanziali agli impianti rifiuti: onere istruttorio e motivazionale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3362 del 29 aprile 2026
Rifiuti. Modifiche non sostanziali agli impianti rifiuti: onere istruttorio e motivazionale
In tema di gestione dei rifiuti, la qualificazione di una modifica come "non sostanziale" ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria tecnica completa, né dal dovere di fornire una motivazione puntuale sulla compatibilità dell'intervento con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Tale onere è particolarmente rigoroso qualora l'intervento incida su materiali, come il combustibile solido secondario (CSS), suscettibili di produrre impatti specifici quali emissioni odorigene e rischi antincendio. Il provvedimento che si limiti a recepire acriticamente le dichiarazioni del proponente, omettendo verifiche autonome sulle quantità stoccabili e sugli incrementi emissivi, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo, pur non sostituendosi alle valutazioni tecnico-discrezionali della P.A., deve verificare la completezza e la logicità dell'iter istruttorio, specie in presenza di beni di rilievo costituzionale. Infine, il mutamento della destinazione funzionale di aree interne all'impianto postula il preventivo riscontro della conformità urbanistico-edilizia.
Urbanistica. Lottizzazione abusiva mediante frazionamento di complesso alberghiero in unità residenziali e responsabilità del notaio rogante
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Cass. Sez. III n. 15113 del 27 aprile 2026 (UP 4 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Corbo Ric. Tosi e altra
Urbanistica. Lottizzazione abusiva mediante frazionamento di complesso alberghiero in unità residenziali e responsabilità del notaio rogante
Il reato di lottizzazione abusiva negoziale è configurabile anche laddove la trasformazione urbanistica di un complesso alberghiero in unità abitative sia realizzata mediante atti di compravendita formalmente validi e recanti l’indicazione dei vincoli urbanistici (nella specie "case e appartamenti per vacanze" - CAV), qualora tali atti costituiscano lo strumento per la formazione di lotti che, per caratteristiche oggettive ed elementi riferiti agli acquirenti, rivelino in modo non equivoco una destinazione d’uso residenziale in contrasto con gli strumenti urbanistici. Sussiste la responsabilità del notaio rogante, a titolo di concorso nel reato, ove risulti la sua cosciente e volontaria partecipazione, desumibile dalla dimensione complessiva strutturale degli atti e dal sistema negoziale predisposto per eludere le prescrizioni urbanistiche, pur a fronte di formali rassicurazioni o clausole di stile inserite nei rogiti circa il rispetto della vocazione turistico-ricettiva.
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