Sostanze pericolose.Normativa "Seveso"
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TAR Marche Sez. I n. 498 del 23 giugno 2021
Sostanze pericolose.Normativa "Seveso"
Per stabilire se uno stabilimento è soggetto alla c.d. normativa Seveso, occorre valutare la presenza reale di sostanze pericolose, la presenza prevista di sostanze pericolose e la presenza di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate in caso di perdita del controllo dei processi; se per il concetto di presenza “reale” non sussistono particolari problemi interpretativi (trattandosi del quantitativo di sostanze pericolose che, in ogni momento, concretamente insiste all’interno dello stabilimento), meno chiaro è il concetto di presenza “prevista”, in quanto non è specificato né da parte di chi e né come si debba effettuare una stima previsionale delle sostanze pericolose che possono essere presenti all’interno dello stabilimento. Certamente può affermarsi che sia soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 il gestore di un impianto che, in base ad informazioni note prima ancora dell’avvio dell’attività e/o dichiarate dallo stesso gestore nell’ambito delle procedure autorizzatorie relative alla realizzazione o all’esercizio dello stabilimento medesimo, sia oggettivamente destinato a ricevere e a trattare sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015; il problema, invece, si pone in tutti i casi, statisticamente più frequenti nella prassi, in cui non sia possibile procedere ad un’esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento. In questi casi, non potendosi “prevedere” con certezza che nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie previste nel citato allegato 1, è ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore l’onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle predette soglie. La garanzia del rispetto di tale onere è data dal sistema di responsabilità delineato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 105/2015, in base al quale, laddove la presenza “reale” di sostanze pericolose dovesse risultare superiore alle soglie, il gestore non solo sarà passibile di denuncia in sede penale (comma 1), ma dovrà essere diffidato ad adottare le misure prescritte dalla c.d. normativa Seveso (comma 8).
Urbanistica.Revoca concessione precaria e corresponsione indennizzo
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TAR Veneto Sez. I n. 813 del 18 giugno 2021
Urbanistica.Revoca concessione precaria e corresponsione indennizzo
La mancata corresponsione dell’indennizzo non è causa d’illegittimità del provvedimento di revoca. A fortiori la mancata corresponsione dell’indennizzo non può incidere sulla legittimità della disdetta di un concessione precaria, il cui atto costitutivo prevedeva ab origine la sua revocabilità ad nutum senza indennizzo
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Ambiente in genere.Procedura estintiva di cui agli articoli 318-bis e ss., d.lgs. 152\2006
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Cass. Sez. III n. 25528 del 6 luglio 2021 (UP 11 dic 2020)
Pres. Andreazza Rel. Aceto Ric. Mastrangelo
Ambiente in genere.Procedura estintiva di cui agli articoli 318-bis e ss., d.lgs. 152\2006
Il danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette di cui all’art. 318-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica con il “danno ambientale” di cui all’art. 300, stesso decreto. Il meccanismo delineato dagli artt. 318-bis e segg., d.lgs. n. 152 del 2006, è volto a stabilire la sequenza degli atti prodromici all’estinzione delle contravvenzioni previste e punite dal d.lgs. n. 152 del 2006, non a condizionare l’esercizio dell’azione penale. Lo scopo della prescrizione è quello di «eliminare la contravvenzione accerta» (così testualmente l’art. 318-ter, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006), non di subordinare al suo adempimento la procedibilità dell’azione; la sospensione del procedimento, dall’iscrizione della notizia di reato alla definizione della procedura conseguente all’adozione della prescrizione, è volta a impedire inutili processi ed evitabili pendenze giudiziarie
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e violazione del principio del ne bis in idem
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TAR Campania (NA) Sez. II n. 4150 del 17 giugno 2021
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e violazione del principio del ne bis in idem
Con riferimento all’ordinanza di demolizione non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem in materia penale, semplicemente perché entrambi i provvedimenti demolitori, emanati rispettivamente dall’autorità giudiziaria penale e da quella amministrativa comunale, condividono una natura essenzialmente amministrativa e non penale. Invero, tutte le misure sanzionatorie irrogate dall’autorità comunale in ambito edilizio hanno carattere eminentemente ripristinatorio dell’ordine giuridico violato e non afflittivo della singola posizione individuale, con la conseguenza di esulare dal perimetro della responsabilità penale come ricostruita dalla giurisprudenza della Corte EDU valorizzando il profilo punitivo e deterrente che ne costituirebbe l’essenza
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Rifiuti.Il campo di applicazione del DM n. 188/2020 che istituisce un nuovo regime di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per la carta recuperata
Il campo di applicazione del DM n. 188/2020 che istituisce un nuovo regime di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per la carta recuperata.
di Massimo RAMUNNI e Massimo MEDUGNO
Rifiuti.Abbandono e negligenza del proprietario dell'area
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 553 del 15 giugno 2021
Rifiuti.Abbandono e negligenza del proprietario dell'area
L’art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti - si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. L’art. 192 – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. La condotta illecita del terzo – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.
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- Beni culturali.I vincoli di tutela indiretta dei beni culturali immobili
- Beni culturali.Rapporto, nella valutazione della portata di un vincolo culturale, fra motivazione del vincolo e mappale allegato al decreto impositivo del vincolo stesso
- Urbanistica.Permesso di costruire in deroga
- Aria. Immissione intollerabili e compressione del diritto di proprietà
- Beni ambientali.Autorizzazioni a eseguire opere in zone soggette a vincoli paesistici o su immobili di interesse storico-artistico
- Rumore.Intollerabilità di rumori provenienti da un sottotetto
- Ambiente in genere.Accesso agli atti atti e interruzione di pubblico servizio
- Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca
- Urbanistica.Procedura speciale prevista dall’art. 8 del D.p.r. 160/2010
- Urbanistica.Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante
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