Urbanistica.Sanzioni ai proprietari di immobili non autori degli abusi edilizi
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TAR Campania (NA) Sez. IV n. 4313 del 24 giugno 2021
Urbanistica.Sanzioni ai proprietari di immobili non autori degli abusi edilizi
L’Amministrazione comunale è titolare del potere di sanzionare anche i proprietari o possessori ad altro titolo i quali, pur non essendo autori degli abusi, abbiano incautamente ricevuto il bene pur in presenza di irregolarità edilizie, non potendo, quindi, invocare a loro discolpa un affidamento incolpevole. Ciò in quanto l’art. 31 del DPR 380/2001 individua tra i destinatari dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione di abusi edilizi, anche il proprietario; e questa previsione esprime una precisa scelta del legislatore, la cui ratio va individuata nel fatto che il proprietario è il solo soggetto legittimato ad intervenire sull'immobile e ad eliminare così un abuso anche in precedenza realizzato; per questo, il proprietario non può sottrarsi a siffatto obbligo ed addossare l'esclusiva responsabilità a terzi o al precedente proprietario; d'altro canto, spetta pur sempre al proprietario il diritto di rivalersi, sul piano civilistico, nei confronti dell'effettivo autore della trasformazione abusiva. In altri termini, l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della proprietà
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Urbanistica.Disciplina dell’obbligo di contribuzione nelle convenzioni urbanistiche
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4376 del 8 giugno 2021
Urbanistica.Disciplina dell’obbligo di contribuzione nelle convenzioni urbanistiche
Il principio generale secondo cui l’obbligo di contribuzione è indissolubilmente correlato all’effettivo esercizio dello ius aedificandi non vale rispetto a casi in cui la partecipazione agli oneri di urbanizzazione costituisca oggetto di un’obbligazione non già imposta ex lege, ma assunta contrattualmente nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale. In tal caso, infatti, gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell'operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma contrattuale e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti. Ne deriva che non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative.
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Urbanistica.Mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4940 del 30 giugno 2021
Urbanistica.Mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante
Il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato ha per effetto il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso a volte avviene senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d’uso dell’immobile, altre volte si caratterizza per la realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l’immobile non può soddisfare quella diversa funzionalità che comporta il trapasso da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra; di conseguenza, il mutamento di destinazione d’uso riguarda, quindi, un immobile individuato e può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente. Il presupposto del mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante ai fini dell’eventuale adozione della sanzione è che l’uso diverso comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano; - l’aggravio di servizi — quali, ad esempio, il pregiudizio alla viabilità ed al traffico ordinario nella zona, il maggior numero di parcheggi nelle aree antistanti o prossime l’immobile - è l’ubi consistam del mutamento di destinazione che giustifica la repressione dell’alterazione del territorio in conseguenza dell’incremento del carico urbanistico come originariamente divisato, nella pianificazione del tessuto urbano, dall’Amministrazione locale e su queste basi, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è soltanto quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, come accade nel passaggio dalla destinazione industriale a quella commerciale.
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Elettrosmog.Stazioni radiobase e governo del territorio
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5108 del 5 luglio 2021
Elettrosmog.Stazioni radiobase e governo del territorio
Il potere urbanistico di governo del territorio possa essere esercitato anche in relazione all’installazione di SRB anche per consentire il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio stesso , proprio perché le SRB rappresentano un elemento visibile dai luoghi circostanti e comportano una alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico.
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Ecodelitti.Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e informazione antimafia
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Consiglio di Stato Sez. III n. 5043 del 2 luglio 2021
Ecodelitti.Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e informazione antimafia
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti istituisce una praesumptio iuris tantum di pericolo infiltrativo al pari di tutti i delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, ma non può essere assunto in modo automatico o acritico dalla Prefettura a fondamento del giudizio di permeabilità mafiosa laddove vi non vi siano elementi concreti che lascino ritenere l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa. È ben vero che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (cc.dd. ecomafie), ma è pur vero che una simile affermazione presuppone, appunto, che questo rischio in concreto sussista proprio per dette caratteristiche e modalità, non potendo essa essere assunta, in modo aprioristico e apodittico, a fondamento di un giudizio astratto di pericolosità ai fini antimafia.
Rifiuti.Criterio di prossimità
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5025 del 1 luglio 2021
Rifiuti.Criterio di prossimità
Il cd. criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani, perché pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti.
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