Urbanistica.Sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria
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TAR Lazio ZSEz. II-bis n. 6660 del 4 giugno 2021
Urbanistica.Sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di demolizione, l'Amministrazione comunale non ha alcun obbligo, in virtù dell'astratta sanabilità dell'opera, di accertare d'ufficio la conformità urbanistica dell'intervento, ciò in quanto la prova della c.d. doppia conformità urbanistica, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell'istanza per la sua sanatoria, è un onere a carico della parte. La valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell'abuso non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza di demolizione. Invero, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell'ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell'edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico. In ogni caso, non spetta all'Amministrazione, bensì al destinatario dell'ordine di demolizione che invochi l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, dare piena prova della sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001 per accedere al beneficio in questione. In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso
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UrbanistIca. Responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo
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Cass. Sez. III n. 24138 del 21 giugno 2021 (UP 27 apr 2021)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Ottavi
UrbanistIca. Responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo
Ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del "cui prodest"), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario
Elettrosmog.Limiti alla localizzazione di reti di TLC
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4462 del 10 giugno 2021
Elettrosmog.Limiti alla localizzazione di reti di TLC
In tema di limiti alla localizzazione di reti di TLC, il favor assicurato al principio di diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal CCE, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi di regola spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quelli di tipo naturalistico e/o ambientale, essendo questi espressione dei principi fondamentali della Costituzione. Né ha gran senso predicare la prevalenza automatica del silenzio-assenso sui procedimenti, inderogabili, di salvaguardia paesaggistica o ambientale, poiché il silenzio significativo, per cui il rapporto si costituisce per il sol fatto del tempo trascorso, non si può mai formare, in via diretta o mediata, a causa dell’espresso divieto ex art. 20, co. 4 della l. 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui «… le disposizioni del presente articolo (silenzio-assenso-NDE) non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti… l'ambiente… (e) la tutela dal rischio idrogeologico…».
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Rifiuti.Soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti
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Consiglio di Stato Sez.V n. 4441 del 9 giugno 2021
Rifiuti.Soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti
In relazione ai soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti previsto dall' art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti. La norma in questione - qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti - attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti.
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UrbanistIca.Valutazione unitaria opera edilizia abusiva
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Cass. Sez. III n. 23934 del 18 giugno 2021 (UP 25 mar 2021)
Pres. Izzo Est. Noviello Ric. Materia
UrbanistIca.Valutazione unitaria opera edilizia abusiva
La valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio; con incidenza di tale principio anche sul piano della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione, che deve riguardare la stessa nella sua unitarietà
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Rifiuti. Ordinanza provinciale ex art. 244 dlv 152\06
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TAR Lazio (LT) Sez.I n. 374 del 9 giugno 2021
Rifiuti. Ordinanza provinciale ex art. 244 dlv 152\06
L’ordinanza provinciale con la quale, ai sensi dell’art. 244, dlv 152\2006 viene ordinato ordinato al proprietario di un'area e responsabile di una potenziale contaminazione, di eseguire entro 30 giorni e secondo le specifiche di cui alla delibera della Giunta regionale i “necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale” del sito su cui esercisce il proprio impianto di gestione di rifiuti non può essere supportata da una motivazione palesemente generica che non consente di identificare gli elementi che presentano valori superiori alle C.S.C. In tal modo viene infatti elusa la finalità dell’art. 244 cit., norma che è indirizzata ad accollare al responsabile dell’inquinamento le attività necessarie di bonifica e di ripristino ambientale con eliminazione degli elementi inquinanti già riscontrati da un ente pubblico, laddove la genericità del rilievo di cui all’ordinanza provinciale impone invece al gestore della discarica una caratterizzazione integrale del sito, con attività di ricerca di ipotetici fattori inquinanti che invece compete alle Amministrazioni.
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- UrbanistIca.Cessione di cubatura e concorso nel reato del funzionario comunale nominato responsabile del procedimento
- Urbanistica.Strumento urbanistico riproducente stessi vincoli dei precdenti piani
- Ecodelitti.Reato di cui all’art.452-quaterdecies c.p. e individuazione dell’ingente quantitativo di rifiuti
- Rifiuti.Sottoprodotti
- Beni culturali.Archeologia industriale: la (difficile) tutela culturale dei siti produttivi e dei complessi industriali
- Rifiuti.Consorzi
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