Urbanistica.Mancata realizzazione delle opere e restituzione degli oneri di urbanizzazione
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4633 del 15 giugno 2021
Urbanistica.Mancata realizzazione delle opere e restituzione degli oneri di urbanizzazione
Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 o dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata. La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, quale modalità di introito degli stessi trasferendo sul privato il compito di realizzare le opere necessarie alla vivibilità della zona interessata dall’intervento, è pertanto un istituto di carattere eccezionale. Esso non può quindi essere applicato a somme e lavori non espressamente previsti dalla convenzione attuativa del piano approvato, essendo solo questo il documento che consente materialmente di realizzare lo scomputo in base alle previsioni dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in passato, dell’art. 11, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. In caso di convenzioni urbanistiche, la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte dei lottizzanti è fissata al momento della sottoscrizione della convenzione edilizia. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n. 4633.
Urbanistica.Sequestro e competenza funzionale
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Cass. Sez. III n. 26608 del 13 luglio 2021 (CC 28 mag 2021)
Pres. Sarno Rel. Corbetta Ric. Spano
Urbanistica.Sequestro e competenza funzionale
Prima della pronuncia definitiva (momento a partire dal quale si incardina la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione in tema di questioni relative a misure ablative reali), permane il potere del giudice che procede di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene; avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità, è perciò esperibile, da parte dell’interessato, l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.
Ambiente in genere.Valutazione di compatibilità ambientale con prescrizioni
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4637 del 15 giugno 2021
Ambiente in genere.Valutazione di compatibilità ambientale con prescrizioni
Una valutazione positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni non è di per sé illegittima, perché elusiva delle norme. Ciò in quanto la valutazione ‘con prescrizioni’ è prevista in modo espresso, in particolare dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. 152/2006. Del resto, la valutazione ‘con prescrizioni’ comporta un accoglimento condizionato, istituto che per la consolidata giurisprudenza risponde al principio del buon andamento della azione amministrativa, potendosi così semplificare il procedimento, fermi restando gli interessi pubblici da soddisfare.
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Urbanistica.Responsabilità operai e materiali esecutori dei lavori
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Cass. Sez. III n. 25987 del 8 luglio 2021 (UP 12 feb 2021)
Pres. Di Nicola Rel. Andreazza Ric. Cavallaro
Urbanistica.Responsabilità operai e materiali esecutori dei lavori
La natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia, in essa inclusa dunque anche la disciplina antisismica, non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del d.P.R. medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole, da qui conseguendo la responsabilità anche degli operai e dei materiali esecutori dei lavori
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Rifiuti.Principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4519 del 11 giugno 2021
Rifiuti.Principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento
Il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti riguarda i rifiuti urbani non pericolosi e non può essere esteso a rifiuti diversi e, segnatamente, a quelli speciali o pericolosi in genere; infatti, nei confronti dei rifiuti speciali non pericolosi, va applicato il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico della prossimità al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti
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Ecodelitti.Momento consumativo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
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Cass. Sez. III n. 26585 del 13 luglio 2021 (UP 28 mag 2021)
Pres. Sarno Rel. Corbetta Ric. Franchini
Ecodelitti.Momento consumativo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito
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