Beni ambientali.Piano di utilizzo dei litorali
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Corte costituzionale n. 101 del 20 maggio 2021
Oggetto: Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 [Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale] - Piano di utilizzo dei litorali [PUL] - Interventi volti alla realizzazione di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare - Previsione che le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative sino alla scadenza del relativo titolo - Interventi consentiti in assenza del PUL.
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 [Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio] - Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione - Possibilità che le strutture di facile rimozione siano mantenute per l'intero anno solare a condizione che l'operatore comunichi un minimo di dieci mesi di operatività - Abrogazione della previsione sul termine di durata del permesso di costruire delle strutture a servizio della balneazione in assenza del PUL.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Urbanistica.Illegittimità confisca immobile abusivo
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Cass. Sez. III n. 15966 del 28 aprile 2021 (UP 30 mar 2021)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Gramegna
Urbanistica.Illegittimità confisca immobile abusivo
Non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto la stessa è incompatibile con l’ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all’accertamento del predetto illecito
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Rifiuti.Gestione discarica e principio di precauzione
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TAR Valle d'Aosta Sez. unica n. 32 delò 29 aprile 2021
Rifiuti.Gestione discarica e principio di precauzione
L'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali
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Urbanistica.Agibilità e riferimento anche alla conformità urbanistico-edilizia
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Consiglio di Stato Sez. II n.n. 3836 del 17 maggio 2021
Urbanistica.Agibilità e riferimento anche alla conformità urbanistico-edilizia
Il termine “agibilità” è stato utilizzato dal legislatore in accezioni diverse e non sempre coincidenti.; l’agibilità disciplinata dal d.P.R. n. 380 del 2001 non si identifica completamente con il “vecchio” certificato di abitabilità previsto dal Testo unico delle leggi sanitarie, in quanto presuppone una serie di valutazioni ulteriori; di ciò è prova nell’art. 26, d.P.R. n. 380 del 2001 che ancora oggi consente al Sindaco di intervenire dichiarando la inabitabilità di un immobile, già certificato come agibile, ai sensi dell’art. 222 del T.U.L.S.; altro è, infatti, la strutturale conformità del fabbricato a tutti i requisiti richiesti e, in parte, assorbiti nella conformità al titolo edilizio in forza del quale è stato realizzato, altro la sua (sopravvenuta) carenza di requisiti igienici tale da non consentirne l’occupazione a fini abitativi
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Aria.Emissioni odorigene art.272-bis d.lv. 152\06 e concorso con l’art. 674 c.p.
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Cass. Sez. III n. 20204 del 21 maggio 2021 (CC 29 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Galleri
Aria.Emissioni odorigene art.272-bis d.lv. 152\06 e concorso con l’art. 674 c.p.
In caso di emissioni odorigene, la violazione delle misure imposte ai sensi dell’art. 272-bis d.lgs. 152\06 per attività che producono emissioni in atmosfera configura la contravvenzione di cui all’art. 279, comma 2 d.lgs. 152\06 se riferita a valori limite di emissione (mentre negli altri casi saranno applicabili le sanzioni amministrative di cui al comma 2-bis del medesimo articolo). Per la violazione delle prescrizioni relative alle emissioni odorigene imposte con l’AIA alle attività ad essa soggette si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 29-quaterdecies d.lgs. 152\06. E’ inoltre possibile il concorso con il reato di cui all’art. 674 cod. pen., stante la diversità delle condotte sanzionate e l’oggetto della tutela, pur dovendosi distinguere, al fine di definire il concetto di "molestia" che integra la contravvenzione, tra attività produttiva svolta in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità” e quella esercitata in conformità all'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone, che si ricava dall'art. 844 cod. civ. e che ricorre sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni.
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Urbanistica.Convenzione urbanistica e posizione del privato
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1059 del 29 aprile 2021
Urbanistica.Convenzione urbanistica e posizione del privato
La stipulazione di una convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell’area. La modificazione della pianificazione richiede, in questo caso particolare, una motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano, che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento
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