Rifiuti.Illegittimità ordini di smaltimento dei rifiuti
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7236 del 26 agosto 2024
Rifiuti.Illegittimità ordini di smaltimento dei rifiuti
Sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta. In tale quadro normativo, tutto incentrato sulla tipicità dell’illecito ambientale, non vi è spazio per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa; tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad una eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. In virtù dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull'autore dell'illecito, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui “chi inquina paga”
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Ambiente in genere.Procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis e ss. dlv 152-06 non attivabile dopo l'esercizio dell'azione penale
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Cass. Sez. III n. 29353 del 19 luglio 2024 (UP 5 apr 2024)
Pres. Aceto Rel. Galanti Ric. Mulazzani
Ambiente in genere.Procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis e ss. dlv 152\06 non attivabile dopo l'esercizio dell'azione penale
Dal tenore inequivoco degli articoli 318-sexies (la cui norma parla del solo «procedimento»; incardina la verifica solo sul pubblico ministero; non preclude l’archiviazione ovvero l’assunzione di prove non rinviabili) e 318-septies, comma 2, d. lgs 152/2006 (il quale prevede che, in caso di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della somma prevista, «il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta»), appare evidente che il meccanismo estintivo previsto dagli articoli 318-bis ss. d. lgs 152/2006 può essere attivato solo finchè è possibile attivare la procedura di archiviazione. In altre parole, esso trova una «preclusione di fase», in cui il limite è costituito dall’avvenuto esercizio dell’azione penale.
Rifiuti.Obblighi di bonifica e messa in sicurezza
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7274 del 28 agosto 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e messa in sicurezza
Ai sensi degli artt. 242 e 244, d.lg. n. 152 del 2006 , l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare mentre il proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti (art. 250) che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (art. 253), non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato.
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Danno Ambientale.Ancora sulla minaccia di danno ambientale e sul ruolo dell'operatore interessato La Cassazione chiarisce.
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Ancora sulla minaccia di danno ambientale e sul ruolo dell'operatore interessato. La Cassazione chiarisce.
di Leonardo PACE
Acque.Liquami zootecnici
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Cass. Sez. III n. 29351 del 19 luglio 2024 (UP 5 apr 2024)
Pres. Aceto Rel. Galanti Ric. Ponticelli
Acque.Liquami zootecnici
In assenza di uno «scarico» in senso tecnico-giuridico, i liquami zootecnici costituiscono rifiuto ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/32006, con applicazione della disciplina della parte quarta del Decreto anche in termini sanzionatori, ai sensi dell’art. 256 del Testo Unico. Il nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore può essere attuato mediante «qualunque sistema stabile di collettamento» che ne consenta la canalizzazione senza soluzione di continuità, e non necessariamente attraverso una «condotta»: quindi, per «scarico», si deve intendere l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni. Tuttavia - e questo è il fulcro della tematica - va escluso un ritorno al concetto di «scarico indiretto» che era previsto dalla «legge Merli» (art. 1, lettera a) e che non è stato riproposto nel d. lgs. n. 152 del 2006.
Ambiente in genere.Sentenza Ilva, una decisione discutibile: è solo casuale?
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Sentenza Ilva, una decisione discutibile: è solo casuale?
di Gianfranco AMENDOLA
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