Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Molise Sez. I n. 175 del 30 maggio 2023
Ambiente in genere.Associazioni e legittimazione ad agire
L'organo rappresentativo di un'associazione può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente), salva diversa specifica previsione legale o statutaria
Cass. Sez. III n. 24370 del 7 giugno 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Ceravolo
Ambiente in genere.Reato di occupazione abusiva di spazio demaniale
Ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo, cod. civ., è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5390 del 31 maggio 2023
Urbanistica.Attività commerciale e pianificazione urbanistica
A seguito dell’entrata in vigore della legge 287/1991 e successivamente del d.lgs 114/1998 e del d.lgs n. 59/2010, mutato il quadro normativo, si è ravvisata l’esistenza di un stretto collegamento tra la programmazione delle rete commerciale e la pianificazione urbanistica, sicché l’apertura e degli esercizi produttivi, industriali, commerciali è stata ritenuta, in virtù di un funzionale e stretto rapporto tra attività di gestione e attività programmatoria, subordinata alle previsioni della pianificazione urbanistica, anche dovuto alla circostanza che l’amministrazione non potrebbe tollerare una situazione che, per altri versi, dovrebbe reprimere. L’apertura di tali attività presuppone la conformità dei relativi locali alle prescrizioni urbanistiche, con la conseguenza per cui l’attività commerciale non può essere autorizzata in immobili difformi dalla disciplina urbanistica.
Cass. Sez. III n. 24254 del 6 giugno 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Cricelli
Urbanistica.Lottizzazione e confisca
Pur nella verifica del rispetto del principio di proporzionalità, non può trascurarsi il dato per cui l’essenza del reato di lottizzazione è individuabile nel pregiudizio alla riserva di programmazione pubblica del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione o in presenza di un piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative. Il portato di tale presupposto, pur esaminato sotto il profilo del rispetto del principio di tutela della proprietà in sede di applicazione della confisca lottizzatoria, si deve identificare nella possibile ablazione, con tale misura, dell’area interessata dall’illecito, non solo in presenza – sulla stessa - di opere abusive concrete (lottizzazione materiale) bensì anche nei casi di mero frazionamento eseguito in attuazione dell’intento lottizzatorio (lottizzazione negoziale) ovvero in casi di realizzazione di entrambe le due attività suindicate (lottizzazione “mista”). Cosicchè, giova osservare, in via generale, come persino in caso di sola lottizzazione negoziale – realizzabile mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, oppure con ogni altra forma di suddivisione del territorio, da intendersi in modo atecnico, quale qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio - è astrattamente determinabile la misura della confisca, con riferimento a quelle aree il cui disegno lottizzatorio abbia alterato la potestà pianificatrice del territorio, riconosciuta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 5307 del 30 maggio 2023
Elettrosmog.Autorizzazione per installazione di impianti fissi di telefonia mobile e normativa regionale
E' inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento del procedimento di SCIA disciplinato dall’art. 87 bis del d.lgs. n. 259 del 2003, quand’anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all’autonomia territoriale, posto che la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa. Conseguentemente, ad una disposizione regionale che prescrive la necessaria acquisizione del parere sia dell’ARTA sia dell’ASL per l’autorizzazione all’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile deve darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la stessa debba essere interpretata nel senso di attribuire al parere dell’ASL ivi previsto, valenza di mero atto endoprocedimentale, non vincolante, la cui mancanza o contrarietà in nessun caso può determinare né un arresto procedimentale né il superamento del termine di trenta giorni decorso il quale, in mancanza di provvedimento negativo del Comune o dell’ARTA, la SCIA si consolida.
Cass. Sez. III n. 24686 del 8 giugno 2023 (UP 25 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Cerroni Ric. PG in proc. Clemente
Urbanistica.Messa alla prova nei reati edilizi
La praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, passa obbligatoriamente per l’eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, id est per la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la sanatoria di (doppia) conformità. Tali condotte sono pregiudiziali (in senso logico, ma non necessariamente cronologico) rispetto all’affidamento dell’imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione delle conseguenze del reato edilizio, non potendosi ammettere che venga dichiarata l’estinzione del reato, per compiuta e positiva probation, in presenza di un abuso non completamente demolito o non integralmente sanato - ricorrendone le condizioni - sul piano urbanistico
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