Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Friuli VG Sez. I n.119 del 27 marzo 2023
Ambiente in genere.Nozione di ambiente rilevante per lo screening VIA
La nozione di “ambiente” rilevante per lo screening VIA è assai ampia e abbraccia non solo le singole matrici ambientali (suolo, aria, acqua, ecc), ma anche l’utilizzo del territorio e il suo sviluppo equilibrato e compatibile con l’esistente. L’attività mediante la quale l’amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità della VIA è connotata da discrezionalità tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste
Cass. Sez. III n. 16141 del 17 aprile 2023 (CC 21 feb 2023)
Pres. Andreazza Rel. Semeraro Ric. Battista
Urbanistica.Demolizione e successione a causa di morte
L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale ed ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. Pertanto, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, anche nell'ipotesi di acquisto dell'immobile per successione a causa di morte, conserva la sua efficacia nei confronti dell'erede del condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell'avente causa del condannato.
Che fine ha fatto la legge salvamare?
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Piemonte Sez. II n. 339 del 20 aprile 2023
Urbanistica.Deposito di materiale inerte
Un deposito di materiali inerti determina una rilevante trasformazione del territorio quando compèorta la sensibile alterazione dell’originario piano di campagna e una notevole quantità di inerti ivi accumulati, che assume carattere di stabilità e durata permanente. La mera circostanza che i materiali in questione possano essere rimossi, invero, non è sufficiente per riconoscere al predetto deposito natura meramente transitoria, perché tale condizione ricorre solo laddove l’opera abbia, sin dall’inizio, una funzione limitata nel tempo e, comunque, si presti ad un uso non protratto oltre 180 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e bis) del D.P.R. n. 380/2001 in tema di attività edilizia libera. Né tantomeno può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, che assoggetta al regime dell’attività edilizia libera “i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”, mancando, evidentemente, il necessario rapporto di pertinenza richiesto dalla legge. Da ciò deriva l'applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.) del D.P.R. n. 380/2001, che qualifica come nuova costruzione – richiedendo dunque apposito titolo edilizio – “la realizzazione di depositi di merci o di materiali (…) ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”.
Cass. Sez. III n. 16355 del 18 aprile 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Abom
Rifiuti.Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto
L'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici, anche perché tale qualificazione non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi, come nel caso in esame, anche su elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri
Cass. civ. Sez. III n. 12458 del 09/05/2023
Pres. Travaglino Est. Scoditti Ric. Damiano
Rifiuti.Imballaggi
In tema di obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale, ai fini dell'art. 218 del d.lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, costituisce imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. (Principio affermato in riferimento a contenitori in polietilene e pallets destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, estranei perciò al circuito commerciale e/o di vendita).
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