Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 49471 del 29 dicembre 2022 (UP 16 nov 2022)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Tozzi
Caccia e animali.Abbandono di cuccioli davanti ad un canile
L’aver lasciato dei cuccioli davanti ad un canile, integra l’abbandono previsto dal primo comma dell’art. 727 cod. pen.. Ed invero, indipendentemente dal luogo in cui avviene, la condotta dell’abbandono, avuto riguardo al bene giuridico tutelato dalla norma costituito dalla salvaguardia del sentimento di comune pietà e di educazione civile nei confronti degli animali nel rispetto delle leggi biologiche, fisiche e psichiche di cui ognuno di essi nella sua specificità è portatore, si sostanzia nel distacco volontario dell’animale domestico che, essendo, nel caso del cane, per la sua stessa natura capace di affezione all’uomo e al contempo bisognevole di accudimento specie se in tenera età, viene improvvisamente a trovarsi in condizioni che ne mettono a repentaglio la sua stessa possibilità di sopravvivenza. Condizione questa che si verifica anche quando l’abbandono degli animali avvenga davanti ad un canile il cui addetto ne abbia rifiutato l’accettazione, posto che tale rifiuto, a meno di non integrare un illecito in difetto delle condizioni legittimanti la mancata presa in consegna, non assicura in alcun modo a colui che si disfa dell’animale che la struttura se ne possa prendere cura in sua vece. Deve perciò ritenersi al contempo integrato l’elemento soggettivo, costituito dalla libera e cosciente volontarietà della condotta di abbandono, rivelatore dell’indifferenza nei confronti degli animali da parte del soggetto con il quale convivono.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 11034 del 16 dicembre 2022
Elettrosmog.Criteri di localizzazione degli impianti
Alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell’ambito delle rispettive competenze, individuare «criteri» per la localizzazione degli impianti di comunicazione ‒ individuando cioè le aree del territorio dove meglio è possibile contemperare gli interessi di ‘salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione’ ‒ mentre non è consentito prescrivere esclusivamente «limitazioni» alla localizzazione degli impianti (soprattutto se consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei) che rendano di fatto impossibile una copertura soddisfacente dei servizi di comunicazioni. Nel rispetto dei limiti anzidetti, la scelta urbanistica di localizzazione degli impianti costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in caso di irragionevolezza e insostenibilità tecnica ed economica.
Consiglio di Stato Sez. IV n.100 del 3 gennaio 2023
Urbanistica.Il Comune in sede di pianificazione urbanistica può introdurre vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola
La destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell’ambiente, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici; il Comune conserva, pertanto, la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, la competenza a introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici, a mente dell’art. 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187, laddove ha esteso il contenuto del p.r.g. anche all’indicazione dei “vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico”, legittimando l’autorità comunale a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, a imporre nuove e ulteriori limitazioni, e ciò avviene quando il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo paesaggistico in base alle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico
Cass. Sez. III n. 47801 del 19 dicembre 2022 (UP 20 ott 2022)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Melia
Urbanistica.Responsabilità del costruttore
Il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia. E’ responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori.
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 2231 del 9 dicembre 2022
Rifiuti.Impianto di depurazione e produttore del rifiuto
La lettura sistematica degli art. 183, comma 1, 190, comma 1 e 230, comma 1 dlv 152\06 consente di affermare che il soggetto cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia produttore delle sostanze derivanti di pulizia, dissabbiamento e disidratazione. In altri termini, in presenza di un impianto di depurazione sarà da considerare produttore iniziale in primo luogo il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che tramite tale attività materiale dà origine ai rifiuti (in particolare, fanghi, vaglio e sabbia) e, in secondo luogo e in concorrenza, il titolare dell’impianto stesso.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 21 del 2 gennaio 2023
Urbanistica.La pianificazione urbanistica nel suo dialettico contemperamento tra esercizio del potere discrezionale e tutela dell’affidamento del privato
Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l'amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse
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