Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Sulla nozione di sopraelevazione con effetti edilizi, civilistici e sismici (anche con richiamo all’art. 90 del d.P.R. 380/2001)
di Mauro FEDERICI
Consiglio di Stato Sez. II n. 3059 del 22 aprile 2022
Rifiuti.Obblighi di bonifica ed incorporazione
Gli obblighi amministrativi di rilevo pubblicistico (che non sono in alcun modo assimilabili ai debiti privatistici) di messa in sicurezza, di redazione del piano di caratterizzazione e di bonifica, costituenti obblighi di fare, vengono trasmessi, in caso di incorporazione, dall’incorporata all’incorporante, sicché è corretto affermare che la responsabilità dell’inquinamento di un sito è di quest’ultima società, derivante dalla trasformazione della prima, a seguito di una sua vicenda evolutiva e modificativa (nella fattispecie conservando anche l'oggetto sociale). Diversamente opinando, si consentirebbe ad una società autrice di un grave inquinamento ambientale (con risvolti negativi su un’intera area e i suoi residenti) di poter neutralizzare i propri obblighi riparatori semplicemente modificando la propria forma societaria, con una palese conseguente frustrazione degli scopi della normativa di recupero ambientale e del principio “chi inquina paga”.
Cass. Sez. III n. 18513 del 11 maggio 2022 (UP 22 dic 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Bernazzani Ric. Reccagni
Rifiuti.Materie fecali
L’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola, la predetta esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere dimostrata dall’interessato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3393 del 29 aprile 2022
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e finalità delle disposizioni
In caso di lottizzazione, gli interventi materiali, idonei a stravolgere l’assetto del territorio, rendono non più praticabile la programmazione che risulta il bene giuridico protetto dalla norma. Le opere che trasformano attraverso l’urbanistica o l’edilizia i terreni devono essere interpretati in funzione alla ratio della norma, che oltre alla programmazione è costituita anche da un effettivo controllo del territorio da parte del Comune (un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard). La fattispecie è da rinvenire quindi nella trasformazione urbanistica ed edilizia della zona, contraria alla normativa, e non nell'eventuale difformità delle singole opere alle norme vigenti
L’anomala categoria italiana dei rifiuti urbani «per giacenza» su aree pubbliche
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 406 del 27 aprile
Ambiente in genere. VIA e tempistica della valutazione
La V.I.A. è una procedura di supporto per l'autorità competente volta ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione. Essa è quindi un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Ne consegue che, in linea generale, poiché l’oggetto della valutazione è il progetto di un’opera o di una sua modifica ancora da attuare, valutare ciò che è già stato realizzato ed edificato vanificherebbe gli obiettivi che il legislatore euro-unitario e nazionale si sono prefissati, (analizzare ex ante se la localizzazione e la realizzazione di una determinata opera, per come progettata, sia conciliabile con il determinato contesto geografico prescelto per la sua costruzione e, ove questo interrogativo sortisca una risposta favorevole, quale sia la soluzione progettuale che permetta di ottimizzare l'edificazione dell'opera con i preminenti valori presidiati mediante l'istituto in esame). Poiché, quindi, l’intera procedura ha come postulato la modificabilità del progetto, non avrebbe senso effettuare la valutazione dopo la realizzazione dell’opera. Sulla scia di tale impostazione si colloca l’art. 29 del codice dell’ambiente che prevede l’eccezionale possibilità di effettuare una valutazione di impatto ambientale c.d. “postuma” per assicurare alla Direttiva del 1985 il c.d. “effetto utile”, il quale non deve però essere esteso sino a consentire di «rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti.
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