Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 in materia ambientale
di Rosa BERTUZZI e Isacco BARBUTI
Consiglio di Stato Sez. IV n.5868 del 12 agosto 2021
Acque.Acque emunte convogliate
L’art. 243, comma 4, del Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”. In sostanza, le acque trattate dall’impianto di trattamento devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (meno restrittivi) se sono convogliate al corpo ricettore con un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità, ovvero privo di interruzioni.
Cass. Sez. III n. 31345 del 10 agosto 2021 (UP 21 apr 2021)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Lioni
Caccia e animali.Illecita detenzione di fauna selvatica protetta
Il reato di illecita detenzione di fauna selvatica protetta – condotta rilevante rispetto alle materie dell’ambiente e dell’ecosistema, attribuite alla legislazione statale esclusiva – quale previsto dall’art. 30, comma 1, l. 157/1992 certamente sussiste laddove la detenzione non sia stata autorizzata in base ad una legge regionale, non potendosi ritenere invece sussistente il solo illecito amministrativo eventualmente previsto dalla legge regionale (e con riguardo al caso di specie, il rilievo vale per il disposto di cui all’art. 9, comma 1, l. 17/1995). Difatti, certamente condivisibile è il generale principio per cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali (art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689).
Consiglio di Stato Sez.IV n. 5966 del 20 agosto 2021
Urbanistica.Impianto di climatizzazione contenuto in un controsoffitto non costituisce volume tecnico
I volumi tecnici sono per definizione soltanto quelli allocati al di fuori del corpo dell’edificio (ma ad esso funzionali) i quali non vengono computati solo ed in quanto insuscettibili di autonoma utilizzazione. Nello stesso senso depone la risalente, ma, invero, ancora attuale, Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 1973 secondo la quale i volumi tecnici sono quelli “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”. La circolare precisa, inoltre, che la definizione “può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune”. Può dunque agevolmente concludersi che un impianto di climatizzazione contenuto in un controsoffitto non costituisce un “volume tecnico” ai fini di cui trattasi.
Cass. Sez. III n. 31356 del 10 agosto 2021 (UP 10 giu 2021)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Doretti
Urbanistica.Violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo
La violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è tutt'ora punita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, giusto il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, T.U.E., rispetto all'obbligo di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5877 del 13 agosto 2021
Beni Ambientali. Impianti eolici ed impatto visivo
Negli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV al d.m. 10 settembre 2010 viene prescritto l’esame dell’interferenza visiva e dell’impatto visivo per “centri abitati”, “beni culturali e paesaggistici”, punti panoramici o belvedere distanti in linea d’aria almeno (“non meno”) di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore. L’esistenza di case sparse non integra la nozione di “centro abitato” e le citate disposizioni dell’allegato IV del d.m. 10 settembre 2010 non indicano affatto il perimetro dell’area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità paesistica, ma al contrario indicano la distanza minima (“non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore”) oltre la quale si deve valutare l’impatto visivo dell’impianto eolico.
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