Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2561 del 26 marzo 2021
Rifiuti.Fanghi derivanti da impianti di depurazione
Dovendo la gestione di ogni sorta di rifiuto, e quindi anche dei fanghi derivanti da impianti di depurazione, conformarsi ‘ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione’ (art. 178 comma 1 d.lgs. n. 152/2006), il coordinamento esegetico tra la disciplina concernente l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi e quella relativa ai rifiuti, finalizzata alla più ampia protezione dell’ambiente, implica inevitabilmente un’indagine analitica accurata che escluda il rischio di contaminazioni delle matrici ambientali, e segnatamente dei suoli, e verifichi se questi ultimi non siano già, a loro volta, connotati da contaminazioni rilevanti. (…) In tale prospettiva risulta quindi razionale e affatto corretto il riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, perché essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica
Cass. Sez. III n. 14237 del 16 aprile 2021 (UD 20 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Quaranta
Urbanistica.Disciplina penale in materia di opere a struttura metallica
La disciplina penale in materia di opere a struttura metallica, prevista dall'art. 64, d.P.R. n. 380 del 2001, si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Sono pertanto escluse dalla disciplina penale le strutture che, secondo la lettera dell’art. 53, d.P.R. n. 380 del 2001, non assolvono ad una funzione statica e quelle costituite da un'unica struttura, come le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 285 del 23 marzo 2021
Urbanistica.Termini di avvio e conclusione dei lavori
In base all’articolo 15, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) “La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”. La norma rappresenta una deroga alla disciplina generale dei termini di avvio e di conclusione dei lavori autorizzati di cui all’art. 15 D.P.R. n. 38072001, finalizzata (la disciplina generale) ad evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più. Per tale motivo, la deroga prevista dal comma 2 dell’art. 15 va interpretata in senso restrittivo in modo da limitare le proroghe a casi che oggettivamente non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire.
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 15 aprile 2021
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno»
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 15 aprile 2021
«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche – Articolo 2, punto 2 – Nozione di “autorità pubblica” – Organi o istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario – Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso»
TAR Marche Sez. I n. 243 del 19 marzo 2021
Sviluppo sostenibile.Impianto eolico e dissenso costruttivo
E’ certamente vero che l’ordinamento si è ormai evoluto nel senso che, soprattutto laddove l’istanza del privato riguardi insediamenti lato sensu produttivi (fra i quali rientrano anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo che nutrano dubbi in merito alla compatibilità ambientale, paesaggistica, etc., del progetto sono tenute ad esprimere un “dissenso costruttivo”. Ma ciò non vuol dire che, alla fine, il progetto debba comunque essere assentito, perché il concetto di “dissenso costruttivo” implica solamente che: l’autorità amministrativa competente in relazione ad uno dei profili interessati dal progetto deve indicare, se possibile, quali sono, a suo parere, le modifiche progettuali che potrebbero rendere l’opera compatibile con i vincoli esistenti o comunque compatibile ai sensi della normativa sulla V.I.A. e/o sulla V.I. Questo perché il legislatore vuole evitare che, ove le difformità, oggettivamente sussistenti, siano facilmente eliminabili, il proponente sia costretto a ripresentare ex novo la domanda dopo aver emendato il progetto; le autorità interessate sono obbligate a riesaminare il progetto opportunamente modificato.
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