Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla possenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali
di Alberto PIEROBON
Edificazione in zona agricola : limiti e requisiti soggettivi.
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6835 del 6 novembre 2020
Urbanistica.Apposizione vincolo cimiteriale
L'apposizione del vincolo cimiteriale persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo nonché l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale. Per tali ragioni tale vincolo di inedificabilità deve considerarsi di carattere assoluto, tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo - pertanto - di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare
Cass. Sez. III n. 31969 del 13 novembre 2020 (CC 8 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Brigandi
Urbanistica.Sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica
In tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura, è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento sismico
Consiglio di Stato Sez. II n. 7354 del 24 novembre 2020,
Beni Ambientali.Procedimento di individuazione delle “Zone a Protezione Speciale” quali strumenti di pianificazione settoriale incentrate sull’ambiente come contesto di vita dell’avifauna
Il procedimento di individuazione delle così dette “Zone a Protezione Speciale” consegue al recepimento in Italia delle direttive che a tale tipologia di strumento di tutela hanno fatto riferimento; in particolare, il recepimento della direttiva 79/409/CEE c.d. “Uccelli” è avvenuto con la l. 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 1, comma 5), ed è stato completato con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di recepimento della direttiva 92/43/CEE “Habitat”; la Direttiva “Uccelli” riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l’obiettivo di proteggerli con riferimento ad alcune specie elencate nell’Allegato I, ovvero di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale che includano i territori più adatti alla loro sopravvivenza; le Zone di Protezione Speciale, una volta individuate, entrano a far parte della rete Natura 2000; la loro capacità di incidere sulla posizione giuridica di un numero determinato e facilmente individuato di persone impone il preventivo coinvolgimento delle stesse nel relativo procedimento, ai fini di una corretta istruttoria e della doverosa comparazione tra gli interessi in gioco (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Toscana Sez. II n. 1348 del 3 novembre 2020
Rifiuti.Applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016
Le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazioni di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge la quale, piuttosto, viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti.
Pagina 447 di 652