Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 14 ottobre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Acque reflue – Fanghi di depurazione – Ambito di applicazione – Nozione di “rifiuto” – Cessazione della qualifica di rifiuto – Operazione di recupero o di riciclaggio»
Corte costituzionale sent. 214 del 14 ottobre 2020
Oggetto: Ambiente - Rifiuti - Legge di stabilità regionale 2019 - Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti metallici - Condizioni per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività e per l'indicazione della delocalizzazione.
Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 323 de 21 settembre 2020
Urbanistica.Programmi integrati d’intervento
Ai sensi dell’art. 16 della L. 17/02/1992, n. 179, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Detti programmi sono realizzati con il possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati e possono anche porsi in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica. Detti programmi integrati d'intervento configurano nuovi strumenti urbanistici di valenza programmatica ed attuativa ad un tempo, anche in variante al p.r.g., ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi e perseguono finalità di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale e di coordinamento
Rifiuti in periodo Covid19: le contraddizioni che insegnano... (classificazioni, qualificazioni, servizi pubblico, proventi, ecc.)
di Alberto PIEROBON
TAR Sicilia (CT) Sez. I n.2174 del 15 settembre 2020
Acque.Bonifica, acque sotterranee e punto di conformità
Diversamente dalla precedente disciplina di cui al d.m. n. 471 del 1999, quella attuale prevede gli obblighi di bonifica, con redazione di apposito progetto, soltanto nel caso risultino superati i valori di CSR, in quanto soltanto in tal caso il legislatore qualifica il sito come «contaminato», mentre definisce «sito non contaminato» quello in cui sono stati rilevati valori superiori alle CSC e non alle CSR, eccetto il caso previsto dall’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prescrive che nel «punto di conformità» delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento «fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica», per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di CSC. Per le acque sotterranee il punto di conformità rappresenta, dunque, il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali e che, in attuazione del principio generale di precauzione, deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all’Allegato 5 della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.
Cass. Sez. III n.26579 del 24 settembre 2020 (UP 13 lug 2020)
Pres.Ramacci Est. Socci Ric. Di Marino
Ambiente in genere.Reato di cui all'art.727-bis codice penale
Sull'ambito di applicazione dell'art. 727-bis c.p., introdotto dall’articolo 1 del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 al fine di adempiere agli obblighi imposti a livello europeo in materia di tutela penale dell’ambiente (specie animali o vegetali selvatiche protette intese come quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE)
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