Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4052 del 24 giugno 2020
Urbanistica.Vincolo di inedificabilità per la fascia di rispetto del corso d’acqua
Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali ha carattere assoluto ed inderogabile e risponde ad interessi pubblici di rango primario quali la tutela delle acque e la sicurezza dei luoghi; pertanto, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l'art. 33 della legge n. 47 del 1985 il quale contempla i vincoli di inedificabilità assoluta includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree in funzione della tutela di interessi generali, con la conseguenza della insanabilità dell’opera
Cass. Sez. III n.18460 del 17 giugno 2020 (CC 9 gen 2020)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Onori
Beni Ambientali.Livellamento del terreno
Integra il reato di cui aIl’art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra I’aItro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. Tanto in virtù del principio, persistente anche alla luce della disciplina di cui al Dlgs. 42/04, secondo il quale in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessita di preventiva autorizzazione riguarda ogni attivita comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi.
TAR Toscana Sez. III n. 762 del 18 giugno 2020
Urbanistica.Nozione di pareti antistanti
Sono pareti “antistanti” quelle che si fronteggiano, non necessariamente con andamento parallelo, ma a condizione che l'avanzamento dell’una o dell’altra porti al loro incontro, sia pure per un segmento limitato
Cosa possiamo imparare dalla gestione dei rifiuti in periodo Covid-19? Tra disordini, sirresi e percolamenti
di Alberto PIEROBON
TAR Toscana Sez. III n. 744 del 16 giugno 2020
Beni ambientali.Nozione di superficie e volume utile
La nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici. Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica, attraverso il volume utile, viene misurata la consistenza dei diritti edificatori, nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico. Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, mentre, al contrario, un volume rilevante ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio e, dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria.
Cass. Sez. III n. 17483 del 9 giugno 2020 (UP 14 feb 2020)
Pres. Sarno Est. Cerroni Ric. Brancia
Rumore.Disturbo arrecato in ambito condominiale
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio
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