Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2964 del 11 maggio 2020
Ambiente in genere.Industrie insalubri
Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuiscano al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza . Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità
Cass. Civile Sez. U Ord. n. 8092 del 23 aprile 2020 (Ud. 8 ott 2019)
Pres.Petitti Est. Bisogni Ric. Scarlino Energia spa
Danno ambientale.Riparto della giurisdizione
L'art 310 del d.lgs. n. 152/2006 nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di danno ambientale, si riferisce alla sola ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'Ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale siano impugnati dai soggetti portatori di un interesse alla tutela ambientale indicati dal precedente art. 309. Rimane invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui l'azione sia promossa da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto dall'art. 313.7 del d.lgs. n.152/2006. La pubblica amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi rispetto all'attività soggetta alla sua autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere nè affievolire con i suoi provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà, la cui tutela dalle immissioni è già bilanciata rispetto al diritto di utilizzazione delle proprietà confinanti sulla base del parametro della tollerabilità. E' erroneo pertanto distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, l'ipotesi in cui la nocività o intollerabilità derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi, che rendono possibile l'esercizio della attività, dalla ipotesi in cui, al contrario, l'esercizio dell'attività sia in concreto conforme ai provvedimenti amministrativi che la legittimano e regolano. Nel primo caso il Giudice ordinario sarà tenuto a sanzionare, inibendola o riportandola alla conformità, l'attività rivelatisi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, nel secondo caso dovrà disapplicare quest'ultima e imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminare le conseguenze nocive o intollerabili in danno dei terzi. (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
TAR Liguria Sez. I n. 291 del 14 maggio 2020
Urbanistica.Regolamento edilizio e dimensionamento degli alloggi
Il potere regolamentare del Comune di intervenire sulla struttura minima degli alloggi è giustificato dall’ampia latitudine dell’art. 4, comma 1, del t.u. edilizia (“Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”). Ne consegue che, accanto alle specifiche regole tecniche sull’attività costruttiva, possono essere legittimamente collocate nel regolamento edilizio le disposizioni concernenti i limiti di dimensionamento degli alloggi validi per l’intero territorio comunale. Tale disciplina, peraltro, non ha nulla a che vedere con quella dettata dal d.m. 5 luglio 1975 che (anche per le superfici: art. 2) contiene la previsione di limiti che attengono ai soli requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione.
Ordinanza di demolizione e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
di Massimo GRISANTI
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 572 del 30 marzo 2020
Urbanistica.Disciplina in materia di sicurezza delle costruzioni e normativa urbanistica.
La disciplina in materia di sicurezza delle costruzioni non è perfettamente sovrapponibile alla regolamentazione afferente all’ambito urbanistico ed edilizio, perseguendo le richiamate discipline obiettivi differenti: la prima è finalizzata a garantire la corretta e regolare costruzione dei manufatti, in modo da garantire l’incolumità delle persone che li utilizzano o vengono in rapporto con gli stessi (si pensi agli abitanti di un immobile, a coloro che lo frequentano o a chi viene a trovarsi, anche casualmente, nei pressi dello stesso); la normativa urbanistica ed edilizia, pur non disinteressandosi del tutto anche della sicurezza delle costruzioni, ha quale principale obiettivo quello di garantire un ordinato assetto del territorio e la realizzazione di manufatti edilizi in grado di garantirne la massima usufruibilità e confortevolezza (ad esempio, stabilendo uno spazio minimo per l’abitabilità di un immobile o per la diversa funzione cui è destinato). Ciò è dimostrato dalla non necessaria corrispondenza della regolarità urbanistica ed edilizia di un immobile rispetto alla idoneità costruttiva dello stesso; peraltro può accadere che un immobile, pur essendo da un punto di vista edilizio perfettamente conforme sia alla pregressa che alla nuova destinazione impressa allo stesso, non risulti idoneo con riferimento all’uso cui è successivamente destinato (si pensi ad uno spazio commerciale espositivo che viene poi destinato a superficie di vendita) (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 14246 del 11 maggio 2020 (CC 27 feb 2020)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Marraffa
Ambiente in genere. ZPS e ZSC classificate come aree protette
Il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette . Ed invero, anche le zone ZPS e ZSC sono classificate come aree protette, giusta la previsione di cui all’art. 1, Deliberazione Ministero dell’Ambiente 2 dicembre 1996, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 394/1991, dall’allora competente Comitato per le aree naturali protette.
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