Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 13 del 7 febbraio 2023
Oggetto: Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Nulla osta alla concessione in sanatoria - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti dal vincolo, a carico dell'autore dell'abuso edilizio.
Dispositivo: manifesta infondatezza - manifesta inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. IV n. 19 del 2 gennaio 2023
Urbanistica.Annullamento del permesso di costruire
In caso di annullamento del permesso di costruire, giusta la disposizione dell’
art. 38, D.P.R. n. 380/2001 l’amministrazione, prima di valutare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, deve accertare la possibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative, da intendersi quali vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo
TAR Lazio (RM) Sez. V n. 1013 del 19 gennaio 2023
Acque.Servizio idrico integrato
E' evidente e innegabile l'obbligo ex lege dei Comuni interessati di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato, dal momento che il mancato trasferimento delle infrastrutture al gestore d'ambito equivale, di fatto, alla mancata adesione all'Autorità d'Ambito e, pertanto, è possibile, da parte dell’Amministrazione regionale, esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, al fine di perseguire l’obiettivo di realizzare l'unitarietà della gestione del servizio.
Cass. Sez. III n. 2342 del 20 gennaio 2023 (UP 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Nolasco
Urbanistica.Demolizione opere in zona sismica
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali
Consiglio di Stato Sez. VI n. 483 del 16 gennaio 2023
Urbanistica.Adozione provvedimenti di natura vincolata
Gli accertamenti compiuti nel corso di un procedimento finalizzato alla adozione di un provvedimento di natura vincolata possono essere estremamente semplici in alcuni casi, mentre in altri possono essere complessi, sia per quanto riguarda l’accertamento del fatto, sia per quanto riguarda l’individuazione delle norme di riferimento. In materia edilizia, ad esempio, si annoverano tra i provvedimenti del primo tipo le ordinanze di demolizione, in quanto l’accertamento dell’esistenza di opere edilizie abusive determina l’obbligo, per il comune, di disporne la demolizione in base a norme di legge statale individuabili con facilità. Tra i provvedimenti del secondo tipo possono, invece, annoverarsi, quelli che si pronunciano su istanze finalizzate al rilascio di titoli edilizi, atteso che tali decisioni richiedono l’accertamento di fatti giuridici che possono essere anche piuttosto complicati, nonché la corretta individuazione e interpretazione delle norme edilizie e urbanistiche di riferimento, anche seguendone i frequenti mutamenti nel tempo, operazione spesso delicata e non scontata. Ciò che non deve sfuggire, comunque, è il fatto che, per quanto il contenuto della decisione finale possa essere predeterminato da una regola di diritto, l’amministrazione deve rispettare il principio del contraddittorio nel corso di tutto il procedimento, perché la regola da applicare si innesta sempre su una situazione fattuale che va accertata e perché la collaborazione dell’interessato può rivelarsi utile anche nella individuazione della norma da applicare al caso di specie e, comunque al fine di prevenire errori dell’amministrazione.
Cass. Sez. III n. 1670 del 18 gennaio 2023 (CC 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc.Severini
Urbanistica.La ristrutturazione non può prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente
La conferma della ontologica necessità che l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, non possa prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente, è fornita dallo stesso art. 10, integrativo dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01, laddove si premette che le novelle introdotte rispondono “al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo”. Anche la lettura stessa del citato articolo 3 del DPR 380/01 depone in tal senso, laddove, da una parte, definisce come ristrutturazione “gli interventi edilizi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso”, dall’altra, distingue rispetto ad essa gli “interventi di nuova costruzione” ( art. 3 comma 1 lett. e), che sono strutturalmente connotati dalla assenza di una preesistenza edilizia. In altri termini, con riguardo alla ristrutturazione non vi è spazio per nessun intervento che lasci scomparire ogni traccia del preesistente.
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