Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. IV n. 34365 del 3 dicembre 2020 (CC 25 nov 2020)
Pres. Piccialli Est. Pezzella Ric. Auricchio ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e buona fede del terzo acquirente
La condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva preclude la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici, dovendosi anche tenere conto, sotto questo profilo, del comportamento della pubblica amministrazione
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8315 del 24 dicembre 2020
Rifiuti.Impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi
Anche l’allocazione degli impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi deve rispettare le previsioni di piano regionale sulla prossimità, ancorché per tale tipologia di rifiuti valga il principio di libera circolazione, con la conseguenza che se le previsioni di fabbisogno contenute nel piano non lasciano, in determinate aree, alcuno spazio a nuovi impianti, questi non potranno essere realizzati; il favor per la prossimità espresso dall’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 individua la necessità di impianti sulla base del fabbisogno previsto nei singoli ambiti di riferimento; il fatto che, nel caso in cui non vi sia alcuna necessità, un nuovo impianto - anche se destinato al recupero e, quindi, teoricamente abilitato a ricevere rifiuti da ogni dove - non può sorgere è una conseguenza diretta delle predette disposizioni di legge
Cass. Sez. III n. 36602 del 16 dicembre 2020 (UP 20 nov 2020)
Pres. Marini Est. Mengoni Ric. Riccio
Caccia e animali.Differenza tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
La linea di demarcazione tra l'uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8054 del 15 dicembre 2020
Rifiuti.Società pubblica ed obblighi di rimozione
La disponibilità dei beni da parte di soggetti pubblici, tanto più se esercitino un pubblico servizio verso una moltitudine di cittadini, consente di ritenere esigibili e non sproporzionate tutte le iniziative necessarie ad impedire o, quantomeno a limitare, gli illeciti sversamenti di rifiuti da parte di terzi. Infatti, quando l’area non sia nella disponibilità di una persona fisica privata, ma di una società pubblica, l’esigibilità delle condotte preventive va parametrata alle capacità organizzative e gestionali della società. La società dovrebbe essere in grado di funzionalizzare, anche quale esempio del rispetto della legalità, le proprie risorse economiche a disposizione secondo un ordine di priorità, nell’ambito del quale l’incuria gestionale che si traduca in degrado ambientale – anche senza arrivare ad ipotizzare pericolo per l’incolumità pubblica e privata – si pone in diretta violazione di valori presidiati dalla carta costituzionale.
Il sindacato sul grave errore professionale nella gara per i rifiuti dell’Alta Umbria dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 4 gennaio 2021, n.39.
di Urbano BARELLI
Cass. Sez. III n. 35823 del 15 dicembre 2020 (UP 3 nov 2020)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Amico
Rumore.Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al primo comma dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
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