Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Toscana Sez. II n. 1348 del 3 novembre 2020
Rifiuti.Applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016
Le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazioni di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge la quale, piuttosto, viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti.
Cass. Sez. III n. 31959 del 13 novembre 2020 (CC 14 set 2020)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Conte
Ambiente in genere. AIA e produzione alcool etilico
L’alcool etilico non va ricompreso nell’ambito dei derivati da materie prime vegetali rispetto ai quali resterebbe esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo sì che per la sua produzione è necessario munirsi di munirsi di autorizzazione integrata ambientale.
Consiglio di Stato Sez. II n. 7509 del 27 novembre 2020
Rifiuti.Responsabilità del produttore
La responsabilità del produttore, non costituisce quindi una responsabilità per l’altrui illecito ma una responsabilità colposa per violazione di una specifica regola di cautela connessa all’esercizio di attività imprenditoriale. L’estensione della posizione di garanzia a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti poggia sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di cui agli artt. 178 e 188 del d.lgs. n. 152/2006, sul principio comunitario “chi inquina paga”, di cui all’art. 174, par. 2, del Trattato CE, allo scopo di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente
Corte costituzionale sent. 246 del 25 novembre 2020
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Veneto - Canoni per l'utilizzo del demanio idrico - Previsione che, in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Corte costituzionale sent. 247 del 25 novembre 2020
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso - Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, qualora il cambio di destinazione d'uso di tali immobili, sia riconosciuto, da parte del Comune, di interesse pubblico e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste.
Approvazione del Comune di una variante al Piano degli interventi comunali [P.I.] - Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, qualora il cambio di destinazione d'uso di tali immobili sia riconosciuto, da parte del Comune, di interesse pubblico e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste.
Procedimento amministrativo - Disposizioni per l'applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive - Attivazione da parte del richiedente, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, di una conferenza di servizi finalizzata a individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. II n. 6768 del 3 novembre 2020
Urbanistica.Installazione di roulotte, camper e case mobili
Per effetto di quanto disposto dal citato art. 3 del T.U. dell’edilizia, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e, come nella specie, case mobili, può ritenersi consentita in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, solo ove diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono; laddove, diversamente, l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire.
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