Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VI n. 5511 del 22 novembre 2019
Ambiente in genere.Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale
La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso).
La gestione dei rifiuti presenti o prodotti all’interno dei siti oggetto di bonifica
di Nazzareno SANTILLI
Consiglio di Stato n. 7208 del 23 ottobre 2019
Ambiente in genere. Legittimazione ad agire degli enti esponenziali degli interessi super-individuali
Ordinanza con la quale il Consiglio di Stato deferisce all’Adunanza Plenaria la questione della sussistenza o meno del cd “doppio binario” in materia di legittimazione ad agire degli enti esponenziali degli interessi super-individuali (in particolare tratta dell'interesse alla tutela ambientale dal punto 13 in poi. Segnalazione Avv. M. Balletta)
Cass. Sez. III n. 47836 25 novembre 2019 (CC 23 ott 2019)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Del Prete
Rifiuti.Inosservanza prescrizioni autorizzazione
La fattispecie di cui all’art. 256, comma quarto, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti) non ha natura di circostanza, bensì di reato autonomo integrante un’ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi tre commi e rappresenta reato formale di pericolo, che si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1683 del 4 novembre 2019
Beni Ambientali.Bosco e vincolo paesaggistico non soggetto a decadenza
L’art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali (art. 136 d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico (ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004) che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell'estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico
Corte costituzionale sent. 249 del 4 dicembre 2019
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino di caccia - Previsione che il cacciatore deve annotare, in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
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