Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 395 del 26 aprile 2022
Urbanistica.Distanze tra edifici
Il presupposto di operatività dell’art. 9, co. 1 n. 2, D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 è l’essere in presenza di un nuovo edificio, circostanza che non ricorre nel caso di "intervento di ristrutturazione edilizia" ex art. 3, co. 1 lett. d), del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ricomprendendo tale categoria, per espressa disposizione di legge, anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”. In caso di intervento di demolizione e ricostruzione, non può, pertanto, parlarsi di nuovo edificio giacché, come si evince dall’art. 3, co. 1 lett. e) D.P.R. cit., può discorrersi di “intervento di nuova costruzione” solo per le opere ”di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti” (tra le quali, quindi, anche quelle di cui alla lettera d) sopra richiamata).
Cass. Sez. III n. 16953 del 2 maggio 2022 (UP 19 gen 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Cuomo
Urbanistica.Rilevanza delle risultanze catastali
La proprietà può essere provata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali. Ne consegue che le risultanze catastali possono costituire, anche in sede penale, valido indizio, valutato ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., della proprietà dell’area di sedime.
Corte EDU Sez. III Case of Solyanik v. Russia (Application no. 47987/15) 10 maggio 2022
Art 8 • Private life and home • Authorities’ ongoing illegal use of cemetery near applicant’s property, exposing him to an environmental nuisance • Blatant breach of domestic health regulations and unexplained delay in enforcement proceedings, thereby prolonging the illegality
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 378 del 21 aprile 2022
Urbanistica.Sanatoria e requisiti legittimanti
Gli effetti di un contratto agrario stipulato verbalmente, oppure non trascritto o non registrato, possono prodursi nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 41 della legge 3 maggio 1982 n. 203 solo finché si rimane in ambito privatistico. Nei confronti dell’amministrazione, invece, è richiesto un grado di certezza adeguato all’interesse pubblico protetto. La doppia conformità urbanistica necessaria per la sanatoria è un elemento oggettivo, che deve bilanciare l’illegittimità dell’edificazione, e dunque non può rimanere nella disponibilità delle parti private. Ne consegue che la verifica del possesso dei requisiti legittimanti alla data di realizzazione delle opere abusive, essendo parte della doppia conformità urbanistica, deve basarsi su atti pubblici o di soggetti dotati di poteri pubblici di certificazione (fattispecie relativa alla qualifica di imprenditore agricolo)
Cass. Sez. III n. 16956 del 2 maggio 2022 (UP 31 gen 2022)
Pres. Marini Est. Gentili Ric. G. ed altri
Rifiuti.Gestione in area diversa da quella autorizzata
Non rientra nella previsione di cui all’art. 216, comma 4, del dlgs n. 142 del 2006 lo svolgimento della attività di gestione dei rifiuti all’interno in un’area ulteriore rispetto a quella in relazione alla quale la stessa è stata autorizzata dall’ente territoriale a tal fine competente. Invero, la previsione della disposizione richiamata fa riferimento esclusivamente al mancato rispetto delle norme tecniche e delle altre prescrizioni specifiche indicate dall’art. 214, commi 1, 2 e 3, del dlgs n. 152 del 2006, ipotesi nelle quali non appare assolutamente che possano essere fatti rientrare anche i casi in cui lo scarto fra il contenuto della autorizzazione e il materiale svolgimento della attività di gestione dei rifiuti, non ha ad oggetto una diversa modalità tecnica di trattamento del materiale in discorso, ma direttamente l’ambito spaziale in cui siffatta gestione è realizzata
TAR Sicilia (PA) Sez. III n. 1323 del 19 aprile 2022
Aria.Traffico veicolare e competenze
L'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992 assegna alla competenza della Giunta comunale la funzione programmatoria del traffico veicolare mediante provvedimenti di carattere generale a forte impatto territoriale, sostanzialmente rientranti nel potere di disciplina e di assetto del territorio, volti al miglioramento della qualità della circolazione veicolare mediante la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Diversamente, solo le misure “ordinarie”, di disciplina e controllo della circolazione stradale, ai sensi dello stesso art. 7, già assegnate al Sindaco, sono oggi da ricomprendere nella competenza della dirigenza amministrativa.
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