Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Umbria Sez. I n. 738 dell'11 ottobre 2022
Urbanistica.Abusi in area demaniale
Nel caso in cui l’abuso sia stato posto in essere su un’area demaniale, ovvero di proprietà pubblica, posto che in tale evenienza è l’amministrazione stessa che entrerà nel possesso dell’opera realizzata e, a rigore, non è neppure concepibile un soggetto privato proprietario il legislatore, all’art. 35 del T.U., individua il soggetto legittimato passivo della sanzione unicamente nel responsabile dell’abuso. In altre parole, tale norma presuppone l’imputabilità dell’opera abusiva al destinatario della sanzione, a differenza di quanto accade per gli abusi edilizi commessi in aree di proprietà privata, dove la sanzione demolitoria può essere irrogata anche al proprietario non responsabile.
Cass. Sez. III n. 41619 del 4 novembre 2022 (UP 14 giu 2022)
Pres. Aceto Est. Corbetta Ric. Pino
Urbanistica.Legittimazione del Comune a costituirsi quale parte civile
Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie deve riconoscersi la legittimazione del Comune a costituirsi quale parte civile nel processo in quanto titolare dell'interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa, e stante il diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e all'inviolabilità della propria posizione funzionale, così come del diritto alla realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato assetto urbanistico, che sono compromessi dagli illeciti urbanistici
TAR Campania (SA) Sez. II n. 2896 del 2 novembre 2022
Beni Ambientali.Contrasto giurisprudenziale sull’operatività del silenzio assenso nell’autorizzazione paesaggistica
Il meccanismo del silenzio assenso, di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, si attaglia ai soli procedimenti c.d. “orizzontali”, aventi cioè una fase decisoria pluristrutturata, nel senso che le due amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) devono condividere la funzione decisoria ed essere titolari di un potere decisorio sostanziale. Diversamente, nel caso in cui un’amministrazione abbia un ruolo meramente formale, nel senso che raccoglie e trasmette l’istanza all’altra amministrazione, unica decidente, la decisione risulta monostrutturata ed il beneficiario del provvedimento va individuato nel solo soggetto privato (procedimento c.d. “orizzontale”). In merito all’applicabilità del meccanismo del silenzio assenso, di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, all’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, sussiste un articolato contrasto nella giurisprudenza amministrativa, laddove sono riscontrabili due, se non addirittura tre, orientamenti
TAR Veneto Sez. III n. 1594 del 6 ottobre 2022
Rifiuti.Attività imprenditoriale e natura dei rifiuti prodotti
I magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati. Diversamente, con riferimento ad altre superfici e aree, quali spazi destinati a mense, uffici, servizi ad essi funzionalmente connessi, dedicati allo svolgimento di attività “non industriali”, che producano rifiuti che, per loro natura e tipologia, risultino oggettivamente analoghi ai rifiuti urbani, dovrà concludersi che detti rifiuti debbano rientrare a pieno titolo nella nozione e categoria dei “rifiuti urbani”, per omogeneità sostanziale, con conseguente applicazione del correlato regime giuridico ed economico
TAR Campania (NA) Sez. n. 6119 del V 3 ottobre 2022
Rifiuti.Abbandono ed esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente
La sussistenza della previsione normativa di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e - per i siti inquinati - all’art. 242 (che dettano specifiche norme in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), esclude la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al potere extra ordinem proprio dei provvedimenti contingibili e urgenti.
Cass. Sez. III n. 39759 del 20 ottobre 2022 (UP 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Gabriele ed altri
Ecodelitti.Inquinamento ambientale
Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua “significativa” incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione. Quanto al secondo versante, secondo il quale non sarebbe possibile configurare il reato laddove il fondo interessato sia stato, in passato, già compromesso o deteriorato, ritiene questo Collegio che si tratti di rilievo del tutto ingiustificato, risultando di comune esperienza il fenomeno di possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale, laddove sullo stesso prosegua l’attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza; la naturale dinamica dei fenomeni derivanti dall’inquinamento ambientale comporta, invero, che l’eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determini una progressiva ed ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l’aggressione medesima, non potendosi, per converso, ritenere che, una volta determinatosi un danno all’ambiente questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento.
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