Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Basilicata Sez. I n. 547 del 11 settembre 2020
Ambiente in genere.Impianto eolico e domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori
Sia la normativa in materia di VIA, sia l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, non prevedono espressamente un termine massimo entro cui devono essere presentate le domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori, come per es. l’art. 76, comma 5, secondo periodo, DPR n. 207/2010 in materia di proroga e/o rinnovo delle SOA. Va pertanto applicato il generale principio, secondo cui risulta sufficiente la presentazione dell’istanza di proroga non oltre la scadenza di efficacia del relativo provvedimento
Cass. Sez. III n.26523 del 23 settembre 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres.Izzo Est. Andronio Ric. Barone
Urbanistica.Ordine di demolizione e difetto di interesse ad impugnare dopo l'acquisizone al patrimonio comunale
In tema di reati edilizi, a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato al condannato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, viene meno, in via generale, l’interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune e non essendo sufficiente a fondare un tale interesse la mera veste di occupante senza titolo dell’immobile.
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 8 ottobre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione»
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 567 del 10 settembre 2020
Alimenti.Agricoltura biologica e giurisdizione
Per gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, mentre spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo il rapporto tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, autorizzati, controllati e vigilati dallo stesso Ministero, che, come per le SOA, ha parimenti trasferito loro il potere di controllare e di certificare il rispetto dei processi che caratterizzano la qualità dei prodotti biologici, il rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto gli agricoltori, che vogliono vendere i loro prodotti come “biologici”, devono stipulare con uno degli organismi di controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un contratto di diritto privato, con il quale si assoggettano ai controlli ed alle ispezioni di tali organismi, in esecuzione dei quali viene attestata e/o certificata la conformità “biologica” dei prodotti”.
Cass. Sez. III n.26524 del 23 settembre 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres.Izzo Est. Andronio Ric. Carbone
Urbanistica.Vincolo paesaggistico e condono edilizio
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, il condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Dunque, sono del tutto esclusi dal condono del 2003 gli interventi edilizi maggiori nelle aree sottoposti a vincolo; e non sui soli immobili sottoposti a vincolo
TAR Puglia (BA) sez. I n. 1119 del 3 settembre 2020
Caccia e animali. Parere ISPRA e calendario venatorio
Il legislatore nazionale, al comma 4 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, stabilisce che “Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”. Pertanto, l’ISPRA, come già plurime volte evidenziato, si configura come un organo di consulenza e supporto tecnico-scientifico delle Regioni, la cui funzione istituzionale non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quella di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA ai sensi della succitata norma), l’Amministrazione regionale, nella redazione del Calendario Venatorio, ben può discostarsi dal parere reso dall’organo tecnico, purché dia specifico conto delle valutazioni che l’hanno portata a disattendere il detto parere. Pertanto, l’Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall’Istituto, ha l’onere di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall’organo tecnico.
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