Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. III n. 4007 del 24 settembre 2020
Urbanistica.Demolizione e sanatoria
Il riferimento agli immobili abusivi che attualmente si fa nell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 21/2003 non può avere altro significato che quello di affidare ai Comuni, in sede di pianificazione attuativa, la facoltà di effettuare una ricognizione dell’edificazione esistente con riguardo anche agli immobili oggetto delle istanze di condono di cui alle leggi n. 47/85 e n. 724/94. Va da sé che tale ricognizione non consente la sanabilità delle opere abusive, che è altresì subordinata:
- all’insussistenza di specifici divieti dettati dalla pianificazione nazionale d’emergenza ex art. 1 co. 1 della L.R. n. 21 del 2003 (quali derivanti, a titolo esemplificativo, dalla localizzazione dell’opera abusiva in un contesto che denota di per sé un alto rischio: cono del vulcano, aree interessate da precedenti flussi piroclastici o colate di lava, ecc.);
- alla circostanza che l’opera abusiva non costituisca ostacolo sul percorso che serve all’esodo degli abitanti in caso di eruzione (il citato art. 4 della L.R. n. 21/03 stabilisce che le obbligatorie varianti urbanistiche, "al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui", ed è dunque evidente che, se debbano essere demoliti i volumi pur legittimamente edificati, non potrebbe essere conservata l’opera abusiva che si trova nelle medesime condizioni);
- infine, alla valutazione di compatibilità paesaggistica e di rispetto delle previsioni del Piano dell’Ent Parco Nazionale del Vesuvio.
Va da sé che l’esistenza di una sola delle suesposte condizioni va prontamente riscontrata dal Comune e, anche isolatamente, deve formare oggetto di una determinazione conclusiva sulla domanda di condono, senza che possa essere addotta a giustificazione del ritardo la necessità di adeguare la strumentazione urbanistica (la quale risulta, da quanto detto, posta dal legislatore regionale in via eventuale e nell’ambito della ricognizione dei volumi esistenti, ma che sarebbe pleonastico invocare laddove si debba prendere atto che l’immobile non è suscettibile di sanatoria).
Infine, giova infatti precisare che la definizione della sorte degli immobili abusivi nei territori a così alto indice di pericolosità per la vita degli abitanti non è più procrastinabile e, in ragione di ciò, risulta ancor più pressante l’esigenza di concludere i procedimenti entro il termine stabilito dal legislatore del 31 dicembre 2020 (art. 9, co. 1, della L.R. n. 10 del 2004) (segnalazione e massima Avv. M. Balletta).
Tribunale di Roma Sez. XI riesame ord. n. 9 del 5 giugno 2020
Pres. Favara Est. Favara Ric. Refecta ed altri
Rifiuti.Classificazione con codici a specchio
Ordinanza emessa a seguito all’avvenuto annullamento con rinvio della ordinanza già emessa dalla stessa sezione del Tribunale il 28 febbraio 2017 (dep. in data 2.3.2017); annullamento disposto, con ordinanza del n. 47288 del 10 ottobre 2019 (in seguito all’avvenuta risposta della Corte di Giustizia dell’Unione europea al quesito precedentemente rimessole dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 luglio 2017 ai sensi dell’art. 267 del Trattato), dalla Corte di cassazione.
TAR Campania (NA) Sez. IV n. 3110 del 15 luglio 2020
Urbanistica.Provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi
Il procedimento di repressione degli abusi edilizi non è caratterizzato da termini perentori e il potere repressivo da parte del Comune non si consuma al decorrere del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della 1egge n. 241/1990. Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.
Cass. Sez. III n. 25925 del 11 settembre 2020 (CC 17 giu 2020)
Pres. Liberati Est. Macrì Ric. Morinelli
Urbanistica.Permesso a costruire in variante ad un precedente permesso illegittimo
Il rilascio del permesso a costruire in variante ad un precedente permesso illegittimo non sana l’illegittimità di questo né legittima l’attività edilizia successivamente svolta, in quanto si tratta dello sviluppo dell’originaria attività illecita. Pertanto, anche le opere successivamente realizzate, volte a sanare le illegittimità riscontrate, devono considerarsi abusive, giacché la sanatoria avrebbe richiesto il rilascio di un nuovo e diverso permesso a costruire nel rispetto della normativa urbanistica. E’ pacifico che, per le varianti essenziali, cioè quelle che mirano a profonde e sostanziali modifiche del bene a realizzarsi, è necessario richiedere un nuovo permesso a costruire.
Rifiuti da manutenzione: le nuove regole. Le nuove disposizioni del D.lgs. 116/2020
di Giovanni TAPETTO
Uso degli immobili e preventiva valutazione della loro sicurezza
(Commento a TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 557/2020)
di Massimo GRISANTI
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